La Linea d’ombra tra litigiosità e maltrattamenti: un’analisi giurisprudenziale nell’era del “Codice Rosso” e il dibattito sulle false accuse

Litigiosità e maltrattamenti

Il diritto penale, nel suo incessante sforzo di abbracciare e regolare le mutevoli dinamiche sociali, si confronta costantemente con la sfida di definire i confini tra comportamenti leciti e condotte penalmente rilevanti.
Nel contesto delle relazioni affettive e familiari, questa sfida assume profili di particolare complessità, specialmente quando si tratta di distinguere la “ordinaria litigiosità” di coppia dal reato ben più grave di maltrattamenti contro familiari e conviventi, fattispecie prevista e punita dall’articolo 572 del codice penale.
La distinzione non è meramente accademica, ma incide profondamente sulla vita delle persone coinvolte, sulla configurabilità del reato e sull’applicazione delle conseguenti misure cautelari e sanzionatorie.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo in diverse occasioni di pronunciarsi sul tema, offrendo coordinate ermeneutiche fondamentali per orientare gli operatori del diritto.

Il principio di parità nel confronto: il dettato della cassazione

Un arresto giurisprudenziale di particolare rilievo in materia è rappresentato dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 37978, pronunciata il 3 luglio 2023, il cui principio è richiamato dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1287 del 13 gennaio 2025.
In quest’ultima pronuncia la Suprema Corte ha fissato un criterio distintivo di capitale importanza: è ravvisabile un’ordinaria litigiosità di coppia, non integrante il reato di maltrattamenti, quando le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, caratterizzato dalla reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista.
Questo principio pone l’accento sulla dimensione della parità e del reciproco rispetto, sebbene nel contesto di un confronto acceso.
La lite, per rimanere confinata nell’alveo della conflittualità fisiologica, pur potendo essere aspra e veemente, deve preservare l’equilibrio tra le parti, riconoscendo a ciascuna il diritto di manifestare le proprie opinioni senza prevaricazioni sistematiche o attacchi volti a ledere l’altrui dignità.
Al contrario, si fuoriesce dall’ambito della mera litigiosità per entrare in quello dei maltrattamenti quando tale parità viene meno.
Ciò accade quando le condotte, lungi dall’essere espressione di un confronto dialettico, seppur acceso, si configurano come aggressioni gratuite, violenze fisiche o psicologiche reiterate, minacce, umiliazioni o comportamenti volti a esercitare un controllo asservente sulla vittima, compromettendone la libertà morale e materiale e la dignità.
La valutazione di tali condotte deve essere operata nella loro globalità e sistematicità, non limitandosi ai singoli episodi avulsi dal contesto della relazione.
Un altro punto fermo ribadito dalla Cassazione è l’impossibilità di configurare una forma di compensazione tra condotte penalmente rilevanti.
Questo significa che eventuali reazioni aggressive o provocatorie della persona offesa, pur potendo assumere rilievo sotto altri profili, non possono elidere o “compensare” la gravità e la rilevanza penale delle condotte maltrattanti poste in essere dall’agente, specialmente laddove vi sia una palese sproporzione tra le azioni e le conseguenze lesive.

Il “Codice Rosso”: una risposta necessaria alla violenza

L’intervento normativo con la Legge n. 69 del 2019, comunemente nota come “Codice Rosso”, si inserisce proprio nella pressante esigenza di offrire una risposta più rapida ed efficace ai fenomeni della violenza domestica e di genere.
Questa legge ha rappresentato un momento di svolta cruciale, introducendo modifiche significative sia sul piano sostanziale, con la previsione di nuove fattispecie di reato (come la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, il revenge porn, la costrizione o induzione al matrimonio e la violazione dei provvedimenti di allontanamento), sia sul piano processuale, garantendo corsie preferenziali per le indagini e rafforzando le misure cautelari a tutela delle vittime.
L‘utilità del “Codice Rosso” è innegabile.
Esso risponde alla necessità di non sottovalutare i segnali di violenza, spesso inizialmente lievi, che possono degenerare in condotte di inaudita efferatezza.
La previsione di termini abbreviati per le indagini e la priorità nella trattazione dei procedimenti penali mira a stroncare sul nascere le spirali di violenza, offrendo un presidio di sicurezza più immediato alle persone offese.
Le misure cautelari potenziate consentono di allontanare rapidamente il pericolo rappresentato dall’agente, creando uno spazio di sicurezza fondamentale per la vittima.

Il rischio delle false accuse e il controverso concetto di “Femminismo di Ritorsione”

Accanto ai meriti indiscussi della legge e alla sua indispensabile funzione di tutela, è doveroso affrontare anche una problematica complessa e delicata che emerge nel dibattito giuridico e sociale: il rischio, seppur statisticamente minoritario, di un utilizzo strumentale degli strumenti di tutela, talvolta ricondotto, in un’ottica critica, al concetto di “femminismo di ritorsione”.
È fondamentale precisare che l’espressione “femminismo di ritorsione” non è un termine giuridico definito né un concetto unanimemente accettato in ambito accademico.
Essa emerge in contesti polemici per descrivere l’ipotesi che, in situazioni di elevata conflittualità, come separazioni giudiziali o dispute familiari, le accuse di maltrattamenti o altre forme di violenza possano essere utilizzate non per descrivere fatti realmente accaduti, ma come una strategia consapevole e strumentale per ottenere vantaggi di natura civile o per nuocere all’altro genitore o partner.
La strumentalizzazione della denuncia penale, qualora si verifichi, rappresenta una distorsione grave e inaccettabile del sistema di giustizia.
Essa non solo può causare danni gravissimi all’ingiustamente accusato, ma rischia anche, nell’opinione pubblica, di gettare un’ombra sulla credibilità delle denunce autentiche, rendendo più difficile il percorso di giustizia per le vere vittime di violenza.
È cruciale, pertanto, che gli organi inquirenti e giudicanti esercitino il massimo rigore e la dovuta prudenza nella valutazione delle notizie di reato e delle prove acquisite.
Pur nella consapevolezza della particolare vulnerabilità delle vittime di violenza e della complessità che caratterizza la ricostruzione dei fatti in ambito domestico, è indispensabile procedere a un vaglio critico e approfondito di tutti gli elementi indiziari e probatori, verificando l’attendibilità delle dichiarazioni e ricercando riscontri oggettivi.
La sentenza della Cassazione richiamata, nel distinguere la litigiosità dai maltrattamenti, offre un criterio interpretativo essenziale proprio per evitare generalizzazioni indebite e per ancorare la valutazione alla sussistenza di condotte che ledano effettivamente la parità e la dignità della persona.


Il quadro che emerge è complesso e stratificato.
Da un lato, vi è l’ineludibile necessità di fornire risposte efficaci e rapide ai fenomeni della violenza domestica e di genere, un’esigenza a cui il “Codice Rosso” ha cercato di dare risposta con strumenti normativi potenziati e procedurali accelerati.
Dall’altro lato, vi è il compito, altrettanto cruciale, di garantire che tali strumenti non vengano distorti e che la giustizia, nel perseguire i colpevoli, sappia al contempo tutelare gli innocenti da accuse infondate.
La distinzione operata dalla giurisprudenza tra l’ordinaria, seppur aspra, litigiosità e i maltrattamenti, basata sul fondamentale criterio della parità nel confronto, rappresenta un faro orientativo essenziale.
Spetta agli operatori del diritto applicare con saggezza e rigore tali principi, per assicurare che la legittima e necessaria lotta contro la violenza non si traduca, in alcun caso, in una negazione dei principi del giusto processo e in una strumentalizzazione che finirebbe per nuocere all’intera collettività, compromettendo la fiducia nel sistema giudiziario.
La discussione sul rischio di abusi, pur dovendo essere affrontata con dati oggettivi e senza retoriche fuorvianti, è un aspetto che non può essere eluso nel continuo perfezionamento degli strumenti posti a tutela dei diritti fondamentali.

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