Svolta epocale delle Sezioni Unite su sequestro e confisca nel concorso di persone: analisi della Sentenza n. 13783/2025

Sequestro e Confisca

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13783, depositata l’8 aprile 2025 (udienza del 26 settembre 2024), hanno segnato un punto di svolta cruciale in materia di sequestro e confisca, in particolare con riferimento al concorso di persone nel reato. La pronuncia, lungamente attesa, interviene a dirimere significativi contrasti giurisprudenziali e ridefinisce contorni applicativi di istituti centrali del diritto penale patrimoniale, con un impatto destinato a riverberarsi profondamente sulla prassi giudiziaria e sul dibattito dottrinale.
L’intervento nomofilattico si è concentrato sulle modalità e sui limiti della confisca, anche per equivalente, del profitto o del prezzo del reato in caso di pluralità di concorrenti, toccando altresì la qualificazione giuridica della confisca del denaro e la natura stessa della confisca per equivalente. Si tratta di questioni di primario rilievo, che intersecano principi fondamentali dell’ordinamento, quali la personalità della responsabilità penale, la proporzionalità della sanzione e la funzione dell’istituto ablatorio.

Il contesto giuridico e il panorama giurisprudenziale preesistente

La disciplina della confisca, nelle sue diverse articolazioni (diretta, obbligatoria, facoltativa, per equivalente), è stata storicamente al centro di un vivace dibattito interpretativo, soprattutto in relazione alla sua applicazione nel contesto concorsuale.
La confisca del profitto o del prezzo del reato nel concorso di persone
Anteriormente all’intervento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza maggioritaria tendeva ad affermare un principio di responsabilità solidale tra i concorrenti per l’intero ammontare del profitto o del prezzo del reato, indipendentemente dall’effettivo arricchimento individuale. Tale orientamento, pur con diverse sfumature, riteneva che ciascun concorrente potesse essere chiamato a rispondere per l’intera somma illecitamente conseguita dal reato commesso in concorso, basandosi sull’idea che la partecipazione all’illecito comportasse una sorta di “contitolarità” del provento criminoso. Questa impostazione, tuttavia, sollevava perplessità sotto il profilo della compatibilità con il principio della personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.) e con il principio di colpevolezza, potendo condurre a misure ablatorie sproporzionate rispetto al contributo causale e all’effettivo vantaggio tratto dal singolo correo.
La natura della confisca per equivalente
Altro tema dibattuto riguardava la natura giuridica della confisca per equivalente, prevista da numerose disposizioni normative (ad es., art. 322-ter c.p.). La giurisprudenza oscillava tra una concezione prevalentemente sanzionatorio-punitiva e una che ne sottolineava la funzione ripristinatoria o di recupero del valore economico equivalente al profitto illecitamente conseguito e non più rinvenibile in forma diretta. La qualificazione in un senso o nell’altro comportava rilevanti conseguenze applicative, ad esempio in termini di trasmissibilità agli eredi, di applicazione dei principi relativi alla pena (come la proporzionalità) e di prescrizione.
La qualificazione della confisca del denaro
Anche la confisca del denaro presentava profili di incertezza. Ci si interrogava se il denaro, quando costituente profitto o prezzo del reato, dovesse sempre considerarsi oggetto di confisca diretta (essendo un bene fungibile per eccellenza) o se, una volta confuso nel patrimonio del reo e non più distinguibile come corpus delicti originario, potesse dar luogo unicamente a una confisca per equivalente. La questione assumeva particolare rilievo pratico, data la frequenza con cui i proventi illeciti assumono forma monetaria.
Questi nodi interpretativi avevano generato una significativa eterogeneità di decisioni, rendendo incerta l’applicazione della legge e determinando la necessità di un intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite.

Il percorso verso la decisione delle Sezioni Unite

La questione specifica rimessa alle Sezioni Unite (RG n. 31775/2023) traeva origine da ricorsi proposti avverso un’ordinanza che aveva disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, nei confronti di più soggetti indagati per reati commessi in concorso. Le censure sollevate dai ricorrenti vertevano, tra l’altro, proprio sull’applicazione del principio solidaristico e sulla corretta individuazione del profitto confiscabile in capo a ciascun concorrente.
La sezione rimettente, preso atto del contrasto giurisprudenziale esistente sulle modalità di attuazione della confisca (diretta o per equivalente) del prezzo o del profitto del reato nei confronti dei concorrenti, e in particolare sulla possibilità di procedere pro quota o per l’intero nei confronti di ciascuno, ha investito le Sezioni Unite della risoluzione di tali questioni di massima di particolare importanza.

L’analisi della Sentenza n. 13783/2025

La sentenza delle Sezioni Unite n. 13783/2025 affronta in modo organico e approfondito i temi controversi, giungendo a conclusioni che, per certi versi, rappresentano un vero e proprio revirement rispetto agli orientamenti precedentemente consolidati.

  1. Rigetto del principio solidaristico e affermazione della responsabilità pro quota:
    Il cuore della decisione risiede nel superamento del principio della responsabilità solidale dei concorrenti per l’intero profitto o prezzo del reato. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la confisca, sia diretta che per equivalente, del profitto o del prezzo del reato a carico di ciascun concorrente può essere disposta solo per la parte che questi ha effettivamente e individualmente conseguito. Viene quindi escluso che il singolo correo possa essere assoggettato ad un’ablazione che ecceda il proprio personale arricchimento derivante dal reato.
    La Corte argomenta che l’opposta soluzione solidaristica si porrebbe in frizione con i principi costituzionali di personalità della responsabilità penale, di colpevolezza e di proporzionalità della sanzione. Anche laddove si attribuisse alla confisca una funzione eminentemente punitiva, la possibilità di una confisca indistinta senza un effettivo arricchimento individuale rivelerebbe una forte tensione con tali principi.
  2. L’onere della prova e i criteri di ripartizione:
    Di conseguenza, sorge la necessità di accertare la quota di profitto o prezzo effettivamente percepita da ciascun concorrente. Le Sezioni Unite precisano che spetta al pubblico ministero allegare e provare gli elementi fattuali da cui desumere tale quota. Tuttavia, qualora l’accertamento della misura dell’arricchimento individuale risulti impossibile, la Corte indica un criterio residuale: la ripartizione del profitto o del prezzo del reato in parti uguali tra tutti i concorrenti. Questo criterio suppletivo mira a contemperare l’esigenza di effettività della misura ablativa con l’impossibilità pratica, in talune circostanze, di una precisa quantificazione individuale.
  3. La natura (eminentemente) ripristinatoria della confisca per equivalente:
    La sentenza interviene in modo significativo anche sulla natura della confisca per equivalente. Pur non negando la presenza di profili afflittivi, le Sezioni Unite ne sottolineano la funzione prevalentemente ripristinatoria. Essa è volta a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato, neutralizzando l’incremento patrimoniale illecito dell’autore. Questa (ri)qualificazione ha implicazioni dirette sulla sua disciplina, orientandola maggiormente verso una logica di recupero patrimoniale piuttosto che di sanzione penale in senso stretto. Ciò potrebbe influenzare, ad esempio, l’interpretazione in materia di proporzionalità della misura e di diritti dei terzi.
  4. La (ri)qualificazione della confisca del denaro:
    Le Sezioni Unite affrontano anche la questione della confisca del denaro, stabilendo che esso può costituire oggetto di confisca diretta (ai sensi dell’art. 240, comma 1, c.p.) solo quando sia possibile individuarlo come il corpus delicti o il prodotto/profitto/prezzo specifico del reato (ad esempio, banconote numerate o somme specificamente tracciate e non ancora confuse con il restante patrimonio).
    Quando, invece, il denaro si confonde con il restante patrimonio del reo, perdendo la sua specifica identificabilità come provento diretto del singolo reato, la sua ablazione assume i caratteri della confisca per equivalente. In tal caso, il denaro non è più “la cosa” che fu strumento o profitto del reato, ma un “bene” di valore corrispondente. Questa precisazione è di notevole importanza pratica, poiché la confisca per equivalente presuppone l’impossibilità di apprendere direttamente il profitto e richiede una motivazione specifica sulla sua fungibilità e sul nesso con il reato.
    I principi di diritto enunciati:
    In sintesi, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto (come si desume dal P.Q.M. e dalla motivazione della sentenza):
    • “In tema di concorso di persone nel reato, la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato può essere disposta nei confronti del singolo concorrente solo per la parte che allo stesso è individualmente attribuibile e non per l’intero importo conseguito collettivamente, dovendosi escludere ogni presunzione di solidarietà.”
    • “Il giudice, nel disporre la confisca, deve motivare sulla quota di prezzo o profitto attribuibile al singolo concorrente; in caso di impossibilità di tale accertamento, il prezzo o profitto va ripartito in parti uguali.”
    • “I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.”
    • Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà verificare “se e in che limiti la confisca del prezzo del reato, costituito da denaro, debba nella specie essere qualificata, in relazione al singolo compartecipe, come confisca diretta ovvero, in ragione dei principi di cui si è detto, per equivalente”.

Impatto e implicazioni della Sentenza

La sentenza delle Sezioni Unite n. 13783/2025 è destinata a produrre effetti significativi.
Innanzitutto, essa rafforza le garanzie individuali, ancorando più saldamente la misura ablativa al principio di personalità della responsabilità e all’effettivo arricchimento del singolo. Ciò imporrà agli organi inquirenti un maggior onere probatorio nella fase delle indagini e richiederà ai giudici una motivazione più puntuale sulla quantificazione del profitto confiscabile in capo a ciascun concorrente.
L’esclusione dell’automatismo solidaristico richiederà un’analisi più attenta delle dinamiche interne al gruppo criminale e dei flussi di denaro o utilità. Il criterio residuale della divisione in parti uguali, seppur volto a evitare vuoti di tutela, dovrà essere applicato con cautela e solo a fronte di una reale e motivata impossibilità di accertamento delle quote individuali.
La valorizzazione della natura ripristinatoria della confisca per equivalente potrebbe aprire la strada a ulteriori riflessioni sulla sua compatibilità con i principi che governano la pena e sulla sua funzione nel sistema sanzionatorio complessivo.
La distinzione più netta tra confisca diretta del denaro (come corpus delicti o provento specifico e tracciabile) e confisca per equivalente del denaro (quando confuso nel patrimonio) impone una maggiore attenzione nella qualificazione giuridica della misura, con conseguenze dirette sui presupposti applicativi e sull’iter motivazionale.
In relazione alla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022 e successive integrazioni), sebbene la confisca attenga prevalentemente al diritto sostanziale, i principi affermati dalle Sezioni Unite potrebbero influenzare indirettamente anche gli aspetti procedurali relativi all’adozione dei provvedimenti di sequestro. La necessità di una più precisa individuazione del quantum riferibile a ciascun concorrente sin dalla fase cautelare richiederà una maggiore attenzione agli standard probatori e motivazionali anche alla luce dei nuovi assetti procedurali.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 13783/2025 rappresenta un intervento di grande spessore dogmatico e di notevole portata pratica. Superando l’orientamento fondato sulla solidarietà nel campo della confisca concorsuale e chiarendo la natura della confisca per equivalente e i criteri per l’ablazione del denaro, la Suprema Corte ha fornito coordinate interpretative più aderenti ai principi costituzionali e maggiormente orientate alla personalizzazione della responsabilità patrimoniale da reato.
Si tratta di una pronuncia che non mancherà di stimolare il dibattito dottrinale e che richiederà un adeguamento della prassi operativa da parte di tutti gli attori del processo penale. L’effettiva portata di questo “storico revirement” si misurerà nel tempo, attraverso le applicazioni concrete che ne faranno i giudici di merito e le ulteriori specificazioni che potranno giungere dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Resta ferma, tuttavia, la sua importanza nel ridefinire un assetto cruciale della giustizia penale patrimoniale, con l’obiettivo di coniugare l’esigenza di contrasto alla criminalità economica con il rispetto intransigente delle garanzie fondamentali.

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