L’importanza cruciale della Formazione Efficiente e il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 nella Sicurezza sul Lavoro: Riflessioni a partire dalla Cass. Pen. n. 15697/2025

Infortuni sul lavoro: D.Lgs 231/2001

La sicurezza sul lavoro rappresenta un valore primario nel nostro ordinamento giuridico, presidiato da una complessa normativa e da una rigorosa giurisprudenza.

Ogni infortunio è il sintomo di un potenziale fallimento del sistema di prevenzione e chiama in causa precise responsabilità, non solo in capo alle persone fisiche, ma anche agli enti collettivi.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale, la Sentenza n. 15697 della Sezione IV, depositata il 22 aprile 2025, offre un’importante occasione per riflettere ancora una volta su alcuni cardini della materia: l’obbligo formativo del datore di lavoro e i riflessi in termini di responsabilità dell’ente alla luce del D.Lgs. 231/2001.

I fatti e il percorso giudiziario

La vicenda trae origine da un infortunio occorso a un lavoratore dipendente impegnato nello scarico manuale di materiale edile, tra cui un tubo di cemento per fognature del peso superiore ai 40 kg.

Durante tale operazione, il tubo cadeva schiacciando le dita della mano sinistra del lavoratore e cagionandogli lesioni personali con una prognosi di ben 140 giorni.

Il datore di lavoro, nella sua qualità di legale rappresentante della società, veniva tratto a giudizio e condannato per il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le Sentenze di merito accertavano la responsabilità dell’imputato per aver omesso di fornire al lavoratore un’adeguata formazione e informazione sui rischi specifici legati alla movimentazione manuale dei carichi, in violazione degli artt. 18 comma 1 lett. f), 37 comma 1 e 169 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Avverso la Sentenza di condanna proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, sostenendo, tra l’altro, l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento verificatosi, nonché la sua qualifica di mero prestanome privo di un’effettiva partecipazione alla gestione aziendale.

I principi affermati dalla Cassazione: Formazione, Prevedibilità e Posizione di Garanzia

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 15697/2025, ha rigettato il ricorso, confermando la condanna e riaffermando principi consolidati in materia di sicurezza sul lavoro.

In primo luogo, la Corte ha ribadito che la posizione di garanzia in tema di obblighi antinfortunistici grava in capo al legale rappresentante della società in quanto titolare del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua effettiva partecipazione alla gestione aziendale o dalla sua qualifica di “prestanome”.

Tale posizione sussiste a meno di un’efficace delega di funzioni in materia di sicurezza conferita ad altri soggetti, nel rispetto dei requisiti di legge.

Questo principio è coerente con l’orientamento giurisprudenziale che valorizza la sostanza sulla forma nell’individuazione dei garanti della sicurezza.

Un altro aspetto cruciale affrontato dalla Sentenza riguarda la prevedibilità dell’evento.

La difesa aveva sostenuto l’imprevedibilità della caduta del materiale edile durante la movimentazione.

La Cassazione ha censurato tale assunto, evidenziando come la caduta di tubi accatastati durante lo scarico manuale non sia affatto una circostanza imprevedibile, ma rientri nelle evenienze che le regole sulla corretta movimentazione dei carichi mirano proprio a prevenire.

L’evento era pertanto prevedibile e, conseguentemente, prevenibile attraverso l’adozione delle opportune misure di sicurezza, in primis la formazione del lavoratore.

La Sentenza pone con forza l’accento proprio sull’obbligo di formazione, definito dal D.Lgs. 81/2008 come un “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori (…) conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti“.

La Corte ha sottolineato che l’omessa o inadeguata formazione può essere considerata causalmente legata all’infortunio, in quanto una corretta istruzione sulle modalità di movimentazione manuale dei carichi avrebbe ragionevolmente impedito l’evento dannoso.

La formazione è lo strumento essenziale affinché il lavoratore acquisisca consapevolezza dei rischi e sappia come operare in sicurezza.

Infine, la Cassazione ha confermato il giudizio dei giudici di merito in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche, motivando con la gravità del fatto, le modalità della condotta e i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato, elementi che denotano un’abitualità nel comportamento ostativa ai benefici richiesti.

L’Obbligo formativo come garanzia e la necessità di una Formazione Efficiente

La Sentenza n. 15697/2025 si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato che attribuisce all’obbligo formativo un ruolo centrale nel sistema di prevenzione.

La formazione non è un mero adempimento formale, ma un processo fondamentale per trasmettere ai lavoratori la cultura della sicurezza, renderli partecipi della valutazione dei rischi e metterli in condizione di affrontare in modo consapevole e sicuro le proprie mansioni.

Una “formazione efficiente” va oltre la mera erogazione di corsi standardizzati. Deve essere:

  • Specifica: tarata sui rischi concreti della singola attività lavorativa e dell’ambiente in cui si opera.
  • Adeguata: commisurata all’esperienza e alle capacità del lavoratore, includendo, ove necessario, un addestramento pratico.
  • Verificabile: prevedere modalità per accertare l’effettivo apprendimento e l’acquisizione delle competenze.
  • Continua: aggiornata nel tempo per far fronte all’evoluzione dei rischi, delle tecnologie e delle procedure.

Solo una formazione concepita e realizzata in questi termini può dirsi realmente efficiente e idonea a prevenire gli infortuni.

I riflessi del D.Lgs. 231/2001: La responsabilità dell’Ente e il Modello Organizzativo

La responsabilità per gli infortuni sul lavoro non si esaurisce nella sfera della persona fisica.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estende la responsabilità in via amministrativa (ma sostanzialmente di natura punitiva) agli enti nel cui interesse o vantaggio è stato commesso un reato presupposto.

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sono inclusi tra i reati che possono fondare tale responsabilità.

Questo significa che un infortunio grave sul lavoro, come quello considerato dalla Sentenza in commento, può comportare per l’ente non solo conseguenze sul piano civilistico e previdenziale, ma anche pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tuttavia, il D.Lgs. 231/2001 offre agli enti la possibilità di andare esenti da tale responsabilità dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e di aver istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) con autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Un MOGC efficace in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve necessariamente integrare in modo organico e strutturato le procedure relative alla formazione e all’addestramento del personale.

Un modello che si limiti a richiamare genericamente gli obblighi formativi previsti dalla legge, senza declinarli in procedure operative specifiche, verificabili e integrate con la valutazione dei rischi aziendali, difficilmente potrà essere considerato “efficace” ai fini esimenti.

La costruzione di un MOGC in materia di sicurezza sul lavoro impone all’ente una mappatura approfondita dei rischi lavorativi, l’individuazione dei processi “sensibili”, la definizione di protocolli e procedure operative sicure, e la previsione di adeguati percorsi formativi e informativi per tutto il personale, con particolare attenzione alle mansioni a rischio e ai lavoratori neoassunti o trasferiti.

L’OdV, dal canto suo, ha il compito di vigilare sull’effettiva attuazione e sull’aggiornamento del MOGC, segnalando eventuali criticità e proponendo le opportune correzioni.

Sicurezza e Compliance

La Sentenza n. 15697/2025 della Corte di Cassazione Penale rafforza un principio fondamentale: l’obbligo di formazione efficiente non è un mero adempimento burocratico, ma un presidio essenziale per la sicurezza dei lavoratori e un elemento determinante nell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.

In un’ottica più ampia, che include la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la predisposizione di un MOGC che integri in maniera organica e efficace i processi formativi diventa un vero e proprio imperativo strategico.

Investire in una formazione di qualità e dotarsi di un solido modello organizzativo non significa solo adempiere a un obbligo normativo, ma costruire una cultura aziendale orientata alla prevenzione, ridurre significativamente il rischio di incidenti e proteggere l’ente da pesanti sanzioni.

È un investimento nel benessere dei lavoratori e nella solidità e reputazione dell’impresa.

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