Di grande attualità la questione del diritto dell’ex coniuge ad ottenere una quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dell’altro coniuge, qualora quest’ultimo abbia scelto di destinare tali somme alla previdenza complementare.
Questo tema, che si colloca al crocevia tra diritto di famiglia e diritto della previdenza, è stato recentemente oggetto di una significativa Ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, la n. 3496 del 2024 (depositata il 30 marzo 2025 ma relativa a un’udienza del 21 gennaio 2025), che ha disposto il rinvio della causa a pubblica udienza, sottolineando la “grande rilievo nomofilattico” della questione.
Il presente articolo si propone di esaminare l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia, con un focus specifico sull’analisi della citata Ordinanza e sulle potenziali conseguenze interpretative.
Il quadro normativo di riferimento: l’articolo 12-bis della Legge sul Divorzio
La norma cardine in materia è l’art. 12-bis della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Tale disposizione riconosce al coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata Sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che sia titolare di assegno divorzile ai sensi dell’art. 5 della medesima legge, il diritto ad una percentuale (pari al 40%) dell’indennità di fine rapporto “percepita” dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Questo diritto sussiste anche se l’indennità matura dopo la Sentenza di divorzio, purché il richiedente non sia passato a nuove nozze.
La ratio sottesa a tale previsione è duplice: da un lato, presenta profili assistenziali, essendo collegata alla titolarità dell’assegno divorzile; dall’altro, risponde a criteri di carattere compensativo, mirando a realizzare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi durante il matrimonio.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che le condizioni per l’ottenimento della quota del TFR devono sussistere al momento in cui l’ex coniuge obbligato matura il diritto alla corresponsione di tale trattamento.
Il diritto sorge con la cessazione del rapporto di lavoro dell’obbligato e diviene esigibile quando quest’ultimo effettivamente “percepisce” l’indennità.
Tuttavia, non è necessario che l’importo sia già stato incassato al momento della domanda giudiziale, essendo sufficiente la sua esistenza al momento della decisione.
Sono, invece, escluse dal calcolo le anticipazioni del TFR percepite durante la convivenza matrimoniale o la separazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l’art. 12-bis si applica a tutte le indennità, comunque denominate, che maturano alla cessazione del rapporto di lavoro e sono determinate in proporzione alla sua durata e alla retribuzione, configurandosi come quota differita della retribuzione.
Il criterio dirimente non è tanto la natura strettamente retributiva, quanto la correlazione dell’attribuzione all’incremento patrimoniale generato durante il rapporto dal lavoro del coniuge, che si è giovato del contributo, anche indiretto, dell’altro.
In questa prospettiva, sono state incluse le indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici e quelle relative a rapporti di lavoro parasubordinato, mentre sono state escluse prestazioni private di natura previdenziale o assicurativa (come l’indennità di cessazione dal servizio dei notai), l’indennità di mancato preavviso, quella per licenziamento illegittimo e l’incentivo all’esodo.
Il TFR versato a fondi di previdenza complementare: un nodo interpretativo complesso
La questione si complica notevolmente quando il TFR, anziché essere liquidato direttamente al lavoratore, viene da questi destinato a forme di previdenza complementare, possibilità ampiamente incentivata dalla riforma del settore (D.Lgs. n. 252 del 2005).
Ci si interroga, in tal caso, se il diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR permanga o venga meno.
Sul punto, si registrano orientamenti giurisprudenziali divergenti:
- Tesi favorevole al riconoscimento del diritto: Una pronuncia della Cassazione (Sez. 6-1, Ordinanza n. 12882 del 22 maggio 2017) ha ritenuto che il diritto ex art. 12-bis sussista anche quando gli importi maturati a titolo di TFR siano confluiti in un fondo di previdenza complementare. La Corte, in quel caso, valorizzò il fatto che nel fondo erano confluiti importi che il dipendente aveva scelto di non mantenere presso il datore di lavoro, ma di destinare ad incrementare la propria posizione previdenziale. Tale impostazione è stata ritenuta coerente con la giurisprudenza che riconosce il diritto alla quota su emolumenti collegati alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che si correlino al lavoro dell’ex coniuge. La sentenza richiamava anche precedenti decisioni che avevano qualificato le quote di fondi di previdenza aziendale come retribuzione differita con funzione previdenziale.
- Tesi contraria al riconoscimento del diritto: Di segno opposto è la tesi sostenuta, nel caso giunto all’attenzione della Cassazione con l’ordinanza n. 3496/2024, dalla Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima, riformando la decisione di primo grado, ha escluso il diritto dell’ex moglie alla quota del TFR, argomentando che la destinazione delle somme al fondo previdenziale ne avrebbe mutato la natura da retributiva a previdenziale. Secondo la Corte territoriale:
- L’art. 12-bis fa riferimento al TFR “percepito” alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme erogate dal fondo pensione sono corrisposte al raggiungimento dei requisiti pensionistici;
- Il TFR conferito al fondo pensione assume natura previdenziale, non più retributiva;
- La disciplina rientrerebbe nell’alveo dell’art. 2123 c.c. (previdenza integrativa) e non dell’art. 2120 c.c. (TFR). Questa interpretazione si basa anche su importanti pronunce delle Sezioni Unite (Sentenze n. 4684/2015 e n. 4949/2015) che hanno sottolineato la natura previdenziale delle prestazioni di previdenza integrativa e la distinzione tra il rapporto di lavoro e il distinto rapporto contrattuale con il fondo, finalizzato a garantire una pensione integrativa.
L’Ordinanza interlocutoria n. 3496/2024: la Cassazione rimette la questione a pubblica udienza
L’Ordinanza in commento nasce dal ricorso di una ex moglie avverso la citata Sentenza della Corte d’Appello di Milano che le aveva negato la quota del TFR del marito, interamente confluito nel Fondo Previdenziale Previndai.
La ricorrente lamentava la violazione dell’art. 12-bis, sostenendo che il diritto alla quota permane anche in caso di versamento del TFR al fondo, specie se operato poco prima del pensionamento, potendo integrare una finalità elusiva della norma.
La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’Ordinanza n. 3496/2024, ha ritenuto la questione di tale rilevanza da meritarne la trattazione in pubblica udienza, con il contributo della Procura Generale e degli avvocati delle parti.
Nel suo percorso argomentativo, la Corte:
- Ribadisce che l’oggetto del contendere è la spettanza della quota del TFR maturato in favore dell’ex coniuge anche quando l’intero TFR sia stato destinato a un fondo previdenziale;
- Ripercorre la consolidata giurisprudenza sull’art. 12-bis, richiamandone i presupposti, la ratio e l’ambito applicativo;
- Dà atto dell’unico precedente specifico (Cass. n. 12882/2017) che aveva ammesso la spettanza della quota in caso di conferimento del TFR a un fondo complementare;
- Contrasta tale precedente con la tesi della Corte d’Appello di Milano, fondata sulla trasformazione della natura delle somme da retributiva a previdenziale e sulla lettera dell’art. 12-bis (requisito della “percezione”);
- Introduce un elemento di novità richiamando recentissima giurisprudenza della Sezione Lavoro della stessa Corte (in particolare, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18477 del 28/06/2023 ). Quest’ultima, analizzando i rapporti tra lavoratore, datore di lavoro e fondo di previdenza complementare, ha operato una distinzione cruciale:
- Il conferimento del TFR maturando e dei contributi da parte del lavoratore (tramite il datore di lavoro quale mandatario) al fondo pensione mantiene una natura retributiva fino al momento dell’effettivo versamento al fondo. Queste somme sono “accantonate” presso il datore con un vincolo di destinazione.
- La natura previdenziale è, invece, propria della prestazione pensionistica integrativa (capitale o rendita) erogata dal fondo al lavoratore.
- Il momento in cui il credito di natura retributiva del lavoratore si trasforma in credito di natura previdenziale è quello dell’effettivo versamento delle risorse finanziarie al fondo pensione da parte del datore di lavoro. Se il datore, insolvente, non provvede al versamento, il vincolo di destinazione non si attua e il lavoratore conserva la piena disponibilità di tali risorse, che mantengono natura retributiva.
Alla luce di questa più recente elaborazione, la Prima Sezione si interroga se, posto che la destinazione del TFR a previdenza complementare non modifica i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto (come affermato dalla stessa Cassazione), il titolare dell’assegno divorzile conservi il diritto alla quota del TFR maturato anche in caso di confluenza totale in un fondo. Oppure, se tale scelta precluda il diritto ex art. 12-bis, non percependo l’ex coniuge obbligato un’indennità di fine rapporto, bensì un capitale o una rendita di natura previdenziale.
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L’Ordinanza interlocutoria n. 3496/2024 non risolve, per ora, il contrasto interpretativo, ma lo cristallizza evidenziandone la portata e la necessità di un approfondimento in pubblica udienza.
Ciò segnala la consapevolezza della Corte circa la delicatezza della questione, che impatta significativamente sui diritti patrimoniali degli ex coniugi.
La distinzione operata dalla Sezione Lavoro sulla natura delle somme (retributiva fino al versamento al fondo, previdenziale la prestazione successiva) potrebbe offrire una chiave di lettura innovativa.
Se si considera che il TFR, al momento della sua maturazione e “accantonamento” (anche se con vincolo di destinazione alla previdenza complementare), conserva natura retributiva, si potrebbe argomentare che è in quel momento (o comunque prima del suo effettivo “versamento” al fondo che ne muta la natura) che sorge il presupposto per il diritto dell’ex coniuge.
La “percezione” rilevante ai fini dell’art. 12-bis potrebbe, in tale ottica, essere intesa non solo come incasso diretto, ma anche come acquisizione della disponibilità giuridica delle somme, seppur finalizzata a un investimento previdenziale.
La decisione che scaturirà dalla pubblica udienza sarà di fondamentale importanza per chiarire se la scelta del lavoratore di destinare il TFR alla previdenza complementare possa di fatto vanificare il diritto dell’ex coniuge, oppure se la finalità compensativa dell’art. 12-bis debba prevalere, consentendo di “raggiungere” tali somme anche se trasformate in prestazioni previdenziali.
Si tratterà di bilanciare il diritto del lavoratore alle proprie scelte previdenziali con il principio di solidarietà post-coniugale e di partecipazione alla ricchezza accumulata durante il matrimonio.
Un aspetto non secondario, sollevato dalla ricorrente nel caso di specie, è il potenziale intento elusivo che potrebbe sottendere alla scelta di destinare l’intero TFR a un fondo pensione poco prima del pensionamento.
Sebbene la Corte nell’Ordinanza interlocutoria si concentri sulla questione di diritto relativa alla natura delle somme e all’interpretazione dell’art. 12-bis, la futura decisione non potrà non tener conto delle implicazioni pratiche e del rischio che determinate interpretazioni possano favorire condotte elusive.
In attesa della pronuncia della Corte di Cassazione a seguito della pubblica udienza, la questione del diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR versato a fondi di previdenza complementare rimane caratterizzata da incertezza.
L’Ordinanza n. 3496/2024 ha il merito di averne pienamente riconosciuto la complessità e la rilevanza, aprendo la strada a un potenziale ripensamento o, quantomeno, a un affinamento dei principi applicabili.
Per gli operatori del diritto, e in particolare per gli avvocati che assistono le parti in procedimenti di divorzio, sarà cruciale monitorare gli sviluppi giurisprudenziali.
La futura decisione della Suprema Corte avrà un impatto determinante sulla gestione di queste fattispecie, potendo consolidare una delle tesi in campo o tracciare una nuova via interpretativa che tenga conto della più recente evoluzione giurisprudenziale in materia di natura del TFR destinato a previdenza complementare.

