Scelte sull’istruzione, salute e attività dei figli: cosa accade se i genitori non sono d’accordo?

Scelte sull’istruzione, salute e attività dei figli: cosa accade se i genitori non sono d’accordo?

La disgregazione del nucleo familiare rappresenta, senza dubbio, uno degli eventi più sismici che possono attraversare l’esistenza di un individuo e, di riflesso, della società stessa. Se, da un lato, il vincolo sentimentale e giuridico tra i partner è per sua natura dissolubile – soggetto com’è alle intemperie della vita affettiva e alle evoluzioni personali – il legame genitoriale possiede un carattere di indissolubilità ontologica e giuridica che trascende la fine della convivenza. Nel panorama giuridico italiano, specialmente alla luce delle profonde riforme strutturali che hanno investito il diritto di famiglia negli ultimi due decenni – dalla Legge 54/2006 sull’affido condiviso fino alla recente e impattante Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) – si è assistito a un cambio di paradigma radicale. Non si parla più di potere, ma di funzione; non più di autorità, ma di responsabilità.

Il principio cardine che illumina l’intera materia è quello della bigenitorialità, un concetto che va ben oltre la mera ripartizione temporale della presenza dei figli presso l’uno o l’altro genitore. La bigenitorialità, come cristallizzata dalla giurisprudenza di legittimità anche nel 2025, implica il diritto soggettivo del minore a mantenere un rapporto equilibrato, continuativo e significativo con entrambi i genitori, a ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale, e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tuttavia, la traduzione pratica di questo principio aulico si scontra quotidianamente con la realtà ruvida del conflitto. Quando la coppia esplode, le scorie della battaglia sentimentale si depositano spesso sul terreno delle scelte genitoriali. L’istruzione (scuola pubblica o privata, indirizzo laico o religioso), la salute (vaccinazioni, percorsi psicoterapeutici, ortodonzia), la residenza e le attività extrascolastiche divengono i nuovi campi di battaglia dove si misurano non solo diverse visioni pedagogiche, ma spesso residui di acrimonia personale e tentativi di prevaricazione.

In questo scenario, l’avvocato familiarista non è più solo un tecnico del diritto, ma diviene un interprete di dinamiche complesse, chiamato a navigare tra codici, protocolli di tribunale e una giurisprudenza in continua evoluzione che cerca di dare corpo al nebuloso concetto di “superiore interesse del minore”.

Il quadro normativo e dogmatico: dalla potestà alla responsabilità condivisa

Per comprendere la risoluzione dei conflitti, è indispensabile partire dalle fondamenta dogmatiche. Il legislatore italiano, con la riforma della filiazione (D.Lgs. 154/2013), ha operato una rivoluzione lessicale che sottende una rivoluzione culturale: l’abbandono del termine “potestà genitoriale” in favore di “responsabilità genitoriale“. Questo mutamento non è vezzo terminologico, ma sostanza giuridica. La potestà evocava un diritto-dovere esercitato sul figlio, in una logica gerarchica e quasi proprietaria; la responsabilità evoca un munus, un ufficio di diritto privato esercitato per il figlio, funzionale esclusivamente alla sua crescita e al suo benessere psicofisico.

L’Architettura degli artt. 316 e 337-ter del Codice Civile

Il cuore pulsante della disciplina risiede nell’articolo 316 del Codice Civile, il quale stabilisce che entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale, che deve essere esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. È fondamentale notare come il legislatore abbia inserito, quale criterio guida dell’esercizio della responsabilità, l’ascolto e l’osservazione del figlio stesso: le decisioni non possono essere prese in astratto, basandosi sui desiderata dei genitori, ma devono essere calate nella realtà concreta del minore.

La crisi della coppia non intacca la titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modula l’esercizio. L’articolo 337-ter c.c., norma faro nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, sancisce in modo perentorio: “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice“.

Questa disposizione introduce una dicotomia fondamentale che permea l’intera materia e che rappresenta il primo filtro per l’analisi di ogni controversia:

  1. Decisioni di maggiore interesse: Sono quelle scelte che incidono in modo strutturale e talvolta irreversibile sulla vita del minore. Il legislatore le elenca in modo non tassativo ma indicativo: istruzione (scelta della scuola, dell’indirizzo), educazione (religiosa, valoriale), salute (trattamenti medici invasivi, terapie psicologiche, scelte vaccinali non obbligatorie), e residenza abituale. Per queste decisioni, la regola è l’unanimità. Il consenso di entrambi i genitori è condicio sine qua non per la validità dell’atto. Anche in presenza di un affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.), le decisioni di maggiore interesse restano, salvo diversa e specifica disposizione giudiziale, appannaggio di entrambi i genitori. Questo significa che il genitore affidatario esclusivo non è un “dittatore” della vita del figlio, ma un amministratore che deve comunque concertare le scelte strategiche con l’altro genitore, il quale conserva il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione della prole.
  2. Decisioni di ordinaria amministrazione: Sono quelle scelte che attengono alla gestione quotidiana e spicciola della vita del minore (l’alimentazione quotidiana, l’abbigliamento, la gestione dei compiti pomeridiani, la frequentazione sociale ordinaria). Per queste decisioni, il legislatore, in un’ottica di pragmatismo e per evitare la paralisi gestionale, consente che il giudice stabilisca l’esercizio separato della responsabilità genitoriale. Ciò implica che il genitore con cui il figlio si trova in quel momento ha il potere di decidere autonomamente, senza dover consultare l’altro per ogni minima occorrenza, purché tali decisioni non contrastino con le linee guida educative concordate.

La natura giuridica del disaccordo e la supplenza giudiziaria

Quando l’accordo sulle questioni di maggiore interesse manca, il sistema entra in una fase patologica che richiede l’intervento del “terzo”. Il ricorso al giudice non deve essere inteso come la richiesta a un arbitro di stabilire chi dei due genitori sia “migliore”, ma come l’attivazione di un organo di garanzia che ha il compito di individuare quale, tra le opzioni in campo, risponda meglio all’interesse preminente del minore hic et nunc.

L’intervento giudiziale è sussidiario ma decisivo. Il legislatore predilige sempre l’autonomia privata e l’accordo (come dimostra l’incentivo alla mediazione familiare e alla negoziazione assistita), ma non può tollerare che il minore rimanga prigioniero di uno stallo decisionale pregiudizievole. È interessante notare come la giurisprudenza recente abbia chiarito che il giudice, investito della controversia, non si limita a omologare la volontà di uno dei due genitori, ma può assumere provvedimenti anche diversi, se ritenuti più idonei (potere officioso in materia di minori).

Strumenti procedurali specifici sono stati approntati per gestire questi conflitti. Se in passato si faceva riferimento all’art. 709-ter c.p.c. come panacea per ogni lite esecutiva, la Riforma Cartabia ha riordinato la materia. Oggi, per le controversie insorte tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, si fa riferimento all’art. 473-bis.39 c.p.c., che ha assorbito e potenziato le funzioni del vecchio rito, offrendo al giudice poteri coercitivi, sanzionatori e risarcitori. Inoltre, per le coppie non coinvolte in procedimenti pendenti, resta valido il ricorso ex art. 316 c.c., che prevede un iter più snello volto a suggerire le determinazioni più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare.

La profondità di questo assetto normativo risiede nella consapevolezza che il disaccordo genitoriale non è un fatto privato, ma un evento che ha rilevanza pubblicistica in quanto impatta su un soggetto debole (il minore) titolare di diritti costituzionalmente garantiti. Il giudice, dunque, entra nella famiglia non per dirigerla, ma per sbloccarla, sostituendosi temporaneamente ai genitori nell’adozione della singola decisione, o attribuendo il potere decisionale a quello dei due che, nel caso specifico, appare più idoneo a curare l’interesse del figlio.

La battaglia sull’istruzione: tra ideologia, pedagogia e sostenibilità economica

L’istruzione rappresenta uno dei terreni di scontro più aspri e frequenti. La scuola non è, nella percezione dei genitori, un mero servizio pubblico, ma il luogo dove si forma l’identità del figlio, dove si costruiscono le relazioni sociali e dove si gettano le basi per il futuro professionale. La scelta dell’istituto scolastico diviene quindi il veicolo per affermare la propria visione del mondo, spesso in contrapposizione a quella dell’ex partner.

Uno dei topoi classici del contenzioso familiare è la scelta tra l’istruzione pubblica statale e l’istruzione privata (spesso paritaria o internazionale). Frequentemente accade che un genitore – magari quello che ha sempre sostenuto i costi della retta durante la convivenza o che proviene da un background culturale specifico – insista per l’iscrizione a un istituto privato prestigioso, mentre l’altro genitore, preoccupato per la sostenibilità economica post-separazione o mosso da principi ideologici di laicità e statalismo, propenda per la scuola pubblica.

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha elaborato nel tempo un criterio orientativo piuttosto solido, che è stato oggetto di conferme e affinamenti anche nelle pronunce tra il 2024 e il 2025. In linea di principio, e in assenza di accordo, la scelta della scuola pubblica è considerata preferibile. Le ragioni di questa favor giurisprudenziale sono molteplici:

  1. Neutralità e laicità: La scuola pubblica garantisce un insegnamento pluralista e laico, conforme ai principi costituzionali, evitando di imporre al minore (e indirettamente al genitore dissenziente) un orientamento ideologico o religioso specifico.
  2. Gratuità: La scuola pubblica è tendenzialmente gratuita (o comporta costi contenuti), il che la rende l’opzione più sostenibile e inclusiva, specialmente in fasi di crisi economica familiare dovuta alla separazione.
  3. Standardizzazione: Garantisce standard educativi certificati dallo Stato.

Tuttavia, sarebbe un errore grossolano considerare questo orientamento come un dogma inscalfibile. La Corte di Cassazione, con la raffinata ordinanza n. 13570 del 16 maggio 2024, ha introdotto elementi di grande novità e flessibilità, scardinando ogni automatismo. Nel caso esaminato, la Corte si è trovata a dirimere un conflitto tra un padre (favorevole alla scuola pubblica) e una madre (favorevole alla prosecuzione in una scuola privata religiosa). La decisione finale ha dato ragione alla madre, sancendo il principio secondo cui non esiste una prevalenza a priori della scuola pubblica se questa scelta contrasta con il superiore interesse del minore alla continuità educativa e relazionale.

I giudici di Piazza Cavour hanno valorizzato i seguenti elementi fattuali, che divengono criteri guida per ogni valutazione futura:

  • Continuità didattica e relazionale: Se il minore ha frequentato per l’intero ciclo della scuola primaria un determinato istituto privato, costruendo lì il suo microcosmo sociale, sradicarlo bruscamente solo per un disaccordo genitoriale o per un risparmio economico (se non imposto da indigenza sopravvenuta) può costituire un trauma ingiustificato. Il mantenimento dei legami amicali e della familiarità con l’ambiente educativo è un valore da tutelare.
  • Volontà del minore (capacità di discernimento): Nel caso di specie, il minore, ascoltato dal giudice, aveva espresso il chiaro desiderio di rimanere con i propri compagni e insegnanti. La Corte ha dato peso determinante a questa volontà, considerandola espressione di una maturità e di un interesse meritevole di tutela. Questo conferma come l’ascolto del minore non sia un orpello procedurale, ma il fulcro della decisione.

Al contrario, se la scelta della scuola privata è una novità introdotta unilateralmente da un genitore, senza un pregresso storico e senza il consenso dell’altro, la giurisprudenza tende a essere punitiva. Una sentenza paradigmatica del Tribunale di Lecco (n. 593/2018), spesso citata come precedente nelle corti di merito, ha stabilito che le spese relative alla frequenza di una scuola privata scelta unilateralmente e contro il dissenso dell’altro genitore restano a carico esclusivo del genitore che ha preso la decisione, non potendo essere qualificate come spese straordinarie da rimborsare pro quota.

Dal punto di vista amministrativo e procedurale, l’iscrizione a scuola è un atto che richiede la sottoscrizione di entrambi i genitori. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito emana annualmente circolari che raccomandano alle istituzioni scolastiche di acquisire il consenso congiunto, specialmente in presenza di situazioni di separazione o divorzio note alla scuola. Tuttavia, per evitare la paralisi burocratica, esiste una prassi (spesso contestata) che consente l’iscrizione con una sola firma, qualora il genitore firmatario dichiari sotto la propria responsabilità di aver informato l’altro e di averne ottenuto il consenso, o che la scelta è condivisa.

Questa prassi amministrativa, però, non sana il vizio civile. Se un genitore scopre che l’altro ha iscritto il figlio a una scuola non concordata, ha a disposizione strumenti reattivi immediati:

  • Diffida alla Scuola: Può inviare una formale diffida al Dirigente Scolastico, contestando l’iscrizione e chiedendo di non procedere.
  • Ricorso al Giudice: Può adire il Tribunale ex art. 473-bis.39 c.p.c. per chiedere l’annullamento della scelta e l’ordine di iscrizione presso un altro istituto.

La questione dell’insegnamento della religione cattolica (IRC)

Un’altra area di frequente conflitto riguarda l’educazione religiosa e, nello specifico, la scelta di avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nelle scuole pubbliche. Si tratta indubbiamente di una decisione di “maggiore interesse”, in quanto tocca la sfera della libertà di coscienza e dell’educazione morale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6802 dell’8 marzo 2023, ha affrontato un caso emblematico di genitori con visioni opposte: un padre favorevole all’IRC e una madre contraria.La Corte ha ribadito che il criterio di risoluzione non può essere la valutazione teologica o la preferenza del giudice per la laicità o la confessionalità, né il richiamo a una generica “tradizione culturale” del Paese. Il faro deve essere, ancora una volta, l’interesse concreto del minore a non subire discriminazioni o disagi psicologici nel contesto scolastico.

Nel caso specifico, la Corte ha osservato che se la quasi totalità della classe frequenta l’ora di religione, l’uscita del bambino dall’aula potrebbe generare un senso di esclusione o di diversità percepita come negativa (“emarginazione dal gruppo dei pari”). Pertanto, il giudice può autorizzare la frequenza dell’IRC non per indottrinamento, ma per garantire l’integrazione sociale del minore, ferma restando la libertà del genitore dissenziente di educare il figlio diversamente al di fuori dell’orario scolastico.

Parallelamente, la giurisprudenza sovranazionale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) offre una sponda importante al principio di uguaglianza genitoriale in materia religiosa. La Corte di Strasburgo ha più volte affermato che il diritto di trasmettere le proprie convinzioni religiose (o atee) spetta a entrambi i genitori in misura paritaria. Limitazioni a questo diritto possono essere imposte solo in presenza di prove concrete di un pregiudizio per la salute fisica o mentale del minore (es. pratiche religiose estremiste, rifiuto di cure mediche salvavita per motivi religiosi, coinvolgimento in rituali traumatizzanti). In assenza di tali rischi, il giudice deve favorire una soluzione che permetta al minore di conoscere le visioni di entrambi i genitori, sviluppando così un proprio autonomo spirito critico.

La tutela della salute: tra scienza, coscienza e consenso informato

Le decisioni relative alla salute del minore sono forse le più critiche e ansiogene, in quanto toccano l’integrità fisica e psichica del bambino. Il disaccordo in questo ambito ha conosciuto un’esplosione di contenzioso senza precedenti negli ultimi anni, complice la pandemia da Covid-19, ma si estende anche a terapie psicologiche, cure dentistiche e scelte farmacologiche.

Il triennio 2021-2024 ha visto i tribunali italiani letteralmente inondati di ricorsi promossi da genitori in disaccordo sulla somministrazione del vaccino anti-Covid ai figli minori. Spesso si trattava di coppie polarizzate: un genitore aderente alle raccomandazioni sanitarie (“pro-vax”) e l’altro scettico o contrario (“no-vax”).

La giurisprudenza che ne è scaturita è apparsa granitica e uniforme su tutto il territorio nazionale. I giudici hanno stabilito un principio fondamentale: la tutela della salute del minore, intesa come adesione alle raccomandazioni della comunità scientifica nazionale e internazionale e agli atti delle autorità sanitarie pubbliche, prevale sulle convinzioni personali, paure o ideologie del genitore dissenziente.

Tribunali come quelli di Milano, Roma, Vercelli e Monza hanno costantemente autorizzato la vaccinazione anche contro la ferma opposizione di uno dei genitori. La motivazione ricorrente è che il rifiuto, per essere giuridicamente rilevante, deve fondarsi su specifiche controindicazioni mediche relative a quel preciso bambino (certificate da un medico), e non su generiche diffidenze verso la scienza o su teorie prive di validazione scientifica. In assenza di certificati di esenzione, l’interesse del minore coincide con la massima protezione sanitaria disponibile.

Le conseguenze procedurali di questi ricorsi sono state spesso incisive. In molti casi, il giudice non si è limitato ad “autorizzare” l’atto, ma ha limitato temporaneamente la responsabilità genitoriale del genitore dissenziente limitatamente alla specifica questione vaccinale, attribuendo al solo genitore favorevole il potere di decidere in autonomia, di firmare il consenso informato e di accompagnare il figlio al centro vaccinale.

Una pronuncia interessante del 2025 ha ulteriormente chiarito la natura di questi provvedimenti: il Tribunale non impone un obbligo coercitivo fisico (nessuno va a prendere il bambino con la forza), ma sposta il potere decisionale in capo al genitore che dimostra maggiore aderenza al principio di realtà scientifica e di tutela della salute pubblica e individuale.

Il supporto psicologico: serve il consenso di entrambi?

Un tema di estrema delicatezza, che interseca diritto e salute mentale, riguarda l’accesso del minore alle cure psicologiche o psicoterapeutiche. È frequente che, nel contesto di una separazione conflittuale, un genitore rilevi nel figlio segnali di disagio (ansia, regressione, aggressività) e desideri avviarlo a un percorso di supporto, trovando però l’opposizione dell’altro genitore. Le ragioni del dissenso possono essere varie: la negazione del problema (“il bambino sta bene, sei tu che sei ansiosa/o”), il timore che lo psicologo possa essere strumentalizzato per raccogliere “prove” contro l’altro genitore, o la paura della stigmatizzazione.

La regola generale, sia deontologica che giuridica, è rigorosa: per sottoporre un minore a trattamento psicoterapeutico è necessario il consenso informato di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Lo psicologo che prende in carico un minore con il consenso di un solo genitore commette un illecito deontologico grave (violazione dell’art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi) e si espone a sanzioni disciplinari e a richieste di risarcimento danni. Anche nel 2025, l’Ordine degli Psicologi ribadisce con forza la necessità del doppio consenso, salvo specifiche eccezioni, per tutelare il professionista da coinvolgimenti strumentali nei conflitti genitoriali.

Tuttavia, l’avvocato esperto sa che il diritto offre vie d’uscita per evitare che il veto di un genitore pregiudichi la salute psichica del figlio:

  1. Ricorso al Giudice: Se c’è disaccordo, il genitore favorevole deve attivarsi giudizialmente (ex art. 473-bis.39 c.p.c.). Il giudice, valutata la necessità del supporto – spesso avvalendosi dell’ascolto del minore o di una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) – può autorizzare il trattamento superando il dissenso dell’altro genitore. In tal caso, il provvedimento del giudice sostituisce il consenso mancante.
  2. Stato di necessità e urgenza (art. 31 Codice Deontologico): Esiste una valvola di sicurezza per i casi critici. Se lo psicologo ravvisa condizioni di stretta necessità e urgenza (es. rischio suicidario imminente, gravi disturbi alimentari, sospetto di abusi sessuali o maltrattamenti gravi che rendono pericoloso informare l’altro genitore), può intervenire anche con il consenso di un solo genitore. In questo scenario, però, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Autorità Tutoria (Giudice Tutelare) per la ratifica del suo operato.
  3. Sportelli d’ascolto scolastici: Un’area grigia in evoluzione riguarda gli sportelli di ascolto psicologico all’interno delle scuole. Pur rimanendo ferma la regola del consenso preventivo, recenti protocolli e il Consiglio di Stato hanno mostrato aperture verso procedure semplificate per un primo accesso di “consulenza” (che si distingue dalla “psicoterapia” vera e propria), al fine di intercettare precocemente il disagio giovanile. Tuttavia, la prudenza impone sempre alle scuole di richiedere la firma di entrambi i genitori a inizio anno o, in caso di genitori separati, di verificare attentamente le autorizzazioni.

Recenti sentenze del 2025 confermano che, in caso di conflitto paralizzante sulla salute mentale del minore, il giudice può nominare un Curatore Speciale con poteri sostanziali, delegando a quest’ultimo la scelta dello specialista e la firma del consenso al trattamento, esautorando di fatto i genitori litigiosi.

Responsabilità medica e procedure ospedaliere

Per quanto riguarda gli interventi medici fisici, occorre distinguere tra routine e straordinarietà. Per le visite pediatriche di controllo o per la somministrazione di cure ordinarie (es. antibiotici per un’infezione), si applica la presunzione di consenso: si presume che il genitore che accompagna il figlio agisca in accordo con l’altro.

Tuttavia, per interventi chirurgici, invasivi o programmati (es. tonsillectomia non urgente), le strutture sanitarie sono tenute a richiedere il consenso scritto di entrambi. Ospedali di eccellenza come il Bambino Gesù o le ASL regionali hanno adottato procedure rigorose e modulistica specifica che richiede la doppia firma o una dichiarazione di responsabilità rafforzata del genitore presente, che attesti l’impossibilità dell’altro a firmare o il suo esplicito consenso. Se i medici procedono senza il consenso di entrambi in assenza di urgenza, rischiano di essere coinvolti in azioni di responsabilità medica per lesione del diritto alla bigenitorialità.

Residenza e collocamento: quando il trasferimento diventa sottrazione

La scelta della residenza abituale del minore è esplicitamente annoverata dall’art. 337-ter c.c. tra le decisioni di maggiore interesse. Il luogo dove il bambino vive determina i suoi punti di riferimento, la sua scuola, i suoi amici e, soprattutto, la possibilità di frequentare quotidianamente o regolarmente l’altro genitore.

Una delle situazioni più drammatiche si verifica quando il genitore collocatario (colui presso il quale il figlio vive prevalentemente, spesso la madre nella prassi statistica) decide di trasferirsi in un’altra città, regione o addirittura all’estero, portando con sé il figlio senza il consenso dell’altro genitore. Le motivazioni possono essere nobili (nuove opportunità lavorative, riavvicinamento alla famiglia d’origine) o meno nobili (volontà di allontanare il figlio dall’ex partner), ma la qualificazione giuridica dell’atto unilaterale resta severa.

La giurisprudenza è unanime nel considerare il trasferimento unilaterale del minore senza consenso o autorizzazione giudiziale come un atto illecito che viola il diritto alla bigenitorialità. Tale condotta altera arbitrariamente le modalità di affidamento stabilite e ostacola il diritto di visita dell’altro genitore.

Le conseguenze di tale “colpo di mano” possono essere devastanti per il genitore che lo compie:

  1. Revoca del collocamento: Il giudice, investito d’urgenza della questione, può decidere di modificare l’assetto del collocamento. Per garantire la continuità ambientale del minore (la sua “stabilità di vita”), il Tribunale può ordinare che il figlio rimanga o rientri nella città d’origine, collocandolo presso il genitore che non si è trasferito, se quest’ultimo è idoneo. È una sanzione indiretta pesantissima: il genitore che voleva partire si trova di fronte alla scelta tra restare (per stare col figlio) o partire (lasciando il figlio all’altro).
  2. Risarcimento del danno: Il genitore che ha subito la sottrazione di fatto del figlio e la lesione del suo rapporto con lui può chiedere un risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 473-bis.39 c.p.c. (ex 709-ter) per la sofferenza patita e per la lesione del diritto alla genitorialità.

Una recente ordinanza della Cassazione del 2025 ha però introdotto un elemento di bilanciamento. La valutazione del giudice non può essere automatica o punitiva a prescindere. Non basta che un genitore si sposti per lavoro per autorizzare ipso facto il trasferimento del figlio (sacrificando la bigenitorialità), ma non si può nemmeno impedire al genitore di trasferirsi (violazione della libertà di circolazione costituzionale). Il giudice deve svolgere una prognosi complessa: il trasferimento porterà un beneficio al minore (es. madre più serena, migliori condizioni economiche) tale da compensare la minore frequenza con il padre? Se la risposta è no, e lo sradicamento appare traumatico, prevale la stabilità della residenza attuale.

Spesso il trasferimento è usato strategicamente per cercare di incardinare la causa in un tribunale diverso, ritenuto più favorevole o semplicemente più scomodo per la controparte (c.d. forum shopping).

La Riforma Cartabia e la giurisprudenza 2025 hanno stretto le maglie su questo fenomeno, rafforzando il principio della perpetuatio iurisdictionis. La competenza territoriale del Tribunale si fissa al momento della proposizione della domanda giudiziale, in base alla residenza abituale del minore in quel momento. Trasferimenti successivi, specialmente se illeciti o non concordati durante il processo, sono irrilevanti ai fini dello spostamento della competenza. Questo impedisce che un genitore sposti il figlio a processo iniziato per sottrarsi al giudice naturale precostituito.

Inoltre, la residenza abituale non è quella anagrafica (che può essere cambiata con un click), ma quella effettiva: il centro dei legami affettivi e sociali del minore.

La dimensione economica: protocolli, spese straordinarie e rimborsi

Il disaccordo sulle scelte educative e sanitarie si traduce, quasi inevitabilmente, in un conflitto economico. Chi paga per la scuola privata non concordata? Chi rimborsa il dentista scelto unilateralmente? La materia è regolata dalla distinzione tra spese ordinarie (comprese nell’assegno di mantenimento mensile) e spese straordinarie (da ripartire extra, solitamente al 50%, 60/40 o 70/30 a seconda dei redditi).

Data l’elevatissima litigiosità su cosa sia “straordinario” (e quindi da pagare a parte) e cosa “ordinario” (e quindi già pagato con l’assegno), quasi tutti i Tribunali italiani, in accordo con gli Ordini degli Avvocati, hanno adottato dei Protocolli d’Intesa. Questi documenti sono strumenti preziosissimi che ogni genitore separato dovrebbe conoscere, in quanto elencano tassativamente le voci di spesa e le regole per il rimborso.

La struttura tipica dei Protocolli (es. Roma, Milano, Varese, Bologna) distingue le spese in due macro-categorie, cruciali per la gestione del disaccordo:

A. Spese che richiedono il preventivo accordo (obbligo di consultazione)

Sono spese discrezionali, non strettamente necessarie o di importo elevato. Per queste, il genitore che vuole sostenerle deve chiedere prima il consenso all’altro. Se le sostiene senza consenso, perde il diritto al rimborso.

L’elenco tipico include:

  • Istruzione: Retta scuole private, master, corsi di specializzazione post-universitari, viaggi studio all’estero, corsi di recupero privati, alloggio fuori sede.
  • Salute: Cure dentistiche/ortodontiche non urgenti (es. apparecchio estetico), cure termali, fisioterapia non SSN, chirurgia estetica, psicoterapia (se non prescritta d’urgenza).
  • Svago/Sport: Attività sportive costose o agonistiche (con relativa attrezzatura), campi scuola estivi, vacanze studio, corsi di musica o arte, feste di compleanno dedicate.
  • Altro: Acquisto di mezzi di trasporto (bicicletta costosa, motorino, minicar, auto), patente di guida.

B. Spese che NON richiedono il preventivo accordo (rimborso automatico)

Sono spese necessarie, urgenti o di importo contenuto/prevedibile. Per queste, basta presentare lo scontrino/fattura per ottenere il rimborso, anche se l’altro genitore non è stato consultato (o era contrario).

L’elenco tipico include:

  • Istruzione: Libri di testo scolastici e dizionari (obbligatori), tasse scolastiche statali, materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento (o entro certi limiti di costo), mensa scolastica, trasporto pubblico.
  • Salute: Visite mediche urgenti, ticket sanitari, farmaci prescritti dal medico curante (classe A e C necessari), spese per occhiali da vista o lenti a contatto (spesso con obbligo di scelta del preventivo più economico o medio).

Cosa succede se un genitore chiede il consenso e l’altro tace? I Protocolli hanno introdotto un meccanismo di silenzio-assenso per sbloccare l’inerzia.

Solitamente, il genitore proponente deve inviare una richiesta scritta (raccomandata AR, PEC, o anche email/WhatsApp se previsto dal protocollo specifico) con i dettagli della spesa e il preventivo. Se l’altro genitore non esprime il proprio dissenso motivato per iscritto entro un termine perentorio (solitamente 10, 15 o 20 giorni a seconda del Tribunale), il silenzio vale come accettazione e la spesa diviene rimborsabile.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17017 del 25 giugno 2025, ha ribadito la rigidità dell’onere della prova. Se manca il meccanismo del silenzio-assenso nel decreto di separazione o nel protocollo locale applicabile, il rimborso non è dovuto se il genitore che ha pagato non riesce a provare di aver consultato l’altro e di aver ottenuto un consenso chiaro.

Attenzione però ai “fatti concludenti”: la giurisprudenza riconosce il consenso tacito se, ad esempio, il padre iscrive il figlio a tennis senza chiedere nulla, ma la madre poi accompagna il figlio alle partite e partecipa alla vita del circolo. In questo caso, il comportamento sana la mancanza di accordo formale.

I nuovi strumenti procedurali della Riforma Cartabia

Quando il dialogo fallisce, l’avvocato deve attivare la macchina della giustizia. La Riforma Cartabia ha introdotto novità sostanziali, creando un “Rito Unico” per le persone, i minorenni e le famiglie che mira a velocizzare e specializzare la tutela.

L’articolo chiave per risolvere i conflitti sull’esercizio della responsabilità genitoriale è oggi il 473-bis.39 c.p.c. (che ha sostituito il noto art. 709-ter c.p.c.).

Questo strumento è potente e versatile. Permette al genitore di rivolgersi al giudice in qualsiasi momento (anche a causa chiusa) per:

  1. Risoluzione della controversia: Chiedere al giudice di decidere su una questione specifica (es. “Quale scuola media deve frequentare Giulio?”). Il giudice, sentite le parti e il minore, prende la decisione che ritiene migliore.
  2. Attuazione dei provvedimenti: Se l’altro genitore non rispetta le regole (es. non paga le spese straordinarie, ostacola le visite, prende decisioni unilaterali).
  3. Sanzioni: In caso di gravi inadempienze o di atti che arrecano pregiudizio al minore od ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può:
    • Ammonire il genitore inadempiente.
    • Disporre il risarcimento del danno a carico di un genitore e a favore dell’altro o del minore stesso.
    • Condannare il genitore al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 75 a 5.000 euro) a favore della Cassa delle Ammende.

Una delle innovazioni più dirompenti, consolidatasi pienamente nella prassi dei tribunali nel 2024-2025, è il potenziamento della figura del Curatore Speciale del Minore (art. 473-bis.8 c.p.c.).

In passato, il minore era “oggetto” del contenzioso tra i genitori. Oggi, quando il conflitto tra i genitori è talmente elevato da paralizzare ogni decisione (“altissima conflittualità”) o quando i genitori sono portatori di interessi in palese contrasto con quelli del figlio (es. rifiuto di cure necessarie), il giudice nomina un Curatore Speciale.

Chi è costui? È un avvocato specializzato, terzo e imparziale, che rappresenta processualmente il bambino. Non difende la madre, non difende il padre. Difende il minore.

La Riforma gli ha attribuito poteri non solo processuali, ma anche sostanziali. Nei casi di stallo decisionale grave, il giudice può attribuire al Curatore il potere di prendere decisioni in luogo dei genitori: sarà il Curatore a firmare l’iscrizione a scuola, a dare il consenso per la psicoterapia o per il vaccino, esautorando di fatto i genitori “incapaci” di accordarsi. La nomina del Curatore è divenuta la risposta del sistema alla tossicità dei conflitti genitoriali cronici.

L’ascolto del minore

Infine, è impossibile parlare di decisioni sui figli senza citare il protagonista occulto: il figlio stesso. L’ascolto del minore non è una concessione benevola del giudice, ma un adempimento istruttorio ineludibile e un diritto soggettivo del minore (art. 315-bis c.c. e art. 473-I.4 c.p.c.).

La regola è chiara: il minore che ha compiuto 12 anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, deve essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano.

L’ascolto è fondamentale per:

  • Capire le sue aspirazioni scolastiche (che spesso risolvono il conflitto pubblico/privato).
  • Comprendere il suo disagio (utile per decidere sulla psicoterapia).
  • Valutare i suoi legami affettivi (decisivo per residenza e collocamento).

La Cassazione nel 2025 ha ribadito che l’omesso ascolto del minore, se non sorretto da una motivazione rigorosa che spieghi perché l’ascolto sarebbe stato dannoso o superfluo, determina la nullità assoluta del provvedimento giudiziario. La voce del figlio, dunque, ha il potere di orientare, e talvolta ribaltare, le decisioni degli adulti.

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Il viaggio attraverso le norme e la giurisprudenza ci consegna un quadro nitido: il diritto di famiglia moderno non tollera l’esercizio dispotico o unilaterale della genitorialità. La “bigenitorialità” non è un diritto dei genitori a spartirsi il figlio come un bene materiale, ma il dovere di costruire insieme un progetto di vita per lui, anche quando l’amore di coppia è finito.

Quando questo progetto comune fallisce e il disaccordo prevale, il sistema giuridico interviene con una strumentazione sempre più raffinata (Rito Unico, Curatore Speciale, Ascolto del Minore) non per dare ragione al genitore più forte, ma per proteggere il soggettPer i genitori, la lezione è chiara: cercare di imporre le proprie scelte (sulla scuola, sulla salute, sulla residenza) senza il consenso dell’altro è una strategia miope che porta quasi sempre alla soccombenza giudiziale e, cosa ben più grave, al danneggiamento del benessere del figlio. La mediazione e l’accordo restano le vie maestre; il tribunale è l’ultima spiaggia, dove a decidere sarà un estraneo che, per quanto saggio, non potrà mai conoscere il figlio come dovrebbero conoscerlo i suoi genitori.

FAQ: Disaccordo tra genitori separati sulle scelte per i figli

1. Posso iscrivere mio figlio a una scuola privata senza il consenso dell’altro genitore? In linea generale, no. La scelta della scuola (pubblica o privata) rientra tra le decisioni di “maggiore interesse” che richiedono l’accordo di entrambi i genitori. La giurisprudenza tende a preferire la scuola pubblica in caso di disaccordo, poiché garantisce neutralità e laicità. Tuttavia, se il minore ha già frequentato una scuola privata e il cambiamento causerebbe un trauma o una perdita di continuità didattica e sociale, il giudice può autorizzare la prosecuzione nella scuola privata anche contro il parere di un genitore, ponendo talvolta le spese a carico di chi ha voluto la scelta o ripartendole se nell’interesse del figlio.  

2. Cosa succede se non siamo d’accordo sui vaccini (Covid o facoltativi) per nostro figlio? Se i genitori non trovano un accordo, prevale quasi sempre l’orientamento a favore della salute pubblica e delle raccomandazioni della comunità scientifica. I Tribunali autorizzano la somministrazione dei vaccini raccomandati o obbligatori anche contro il dissenso di uno dei genitori, a meno che non vi siano specifiche controindicazioni mediche certificate per quel bambino. In questi casi, il giudice può limitare temporaneamente la responsabilità genitoriale del genitore “no-vax”, attribuendo all’altro il potere di firma del consenso informato.  

3. Posso portare mio figlio dallo psicologo senza avvisare l’ex coniuge? No, salvo casi di estrema urgenza. Secondo il Codice Deontologico degli psicologi e la giurisprudenza, per intraprendere un percorso di psicoterapia con un minore è necessario il consenso informato di entrambi i genitori. Se l’altro genitore nega il consenso in modo pregiudizievole (ad esempio negando un evidente disagio del figlio), è necessario rivolgersi al Giudice per ottenere l’autorizzazione al trattamento sostitutiva del consenso mancante. Solo in casi di grave necessità e urgenza lo psicologo può intervenire con un solo consenso, ma deve informare l’Autorità Tutoria.  

4. Il mio ex pubblica foto di nostro figlio sui social network (sharenting) e io non voglio. Cosa posso fare? La pubblicazione di foto di minori sui social è considerata un atto di gestione che richiede il consenso di entrambi i genitori, specialmente per i minori di 14 anni. Recenti provvedimenti del Garante della Privacy (n. 681/2024) e dei Tribunali hanno stabilito che, in caso di disaccordo, il giudice può ordinare la rimozione delle foto e inibire future pubblicazioni, poiché l’immagine del minore va tutelata dai rischi della rete. È considerato un atto di “straordinaria amministrazione” che non può essere deciso unilateralmente.

5. Serve la firma dell’altro genitore per fare il passaporto a mio figlio? Sì. Mentre per il passaporto del genitore non serve più l’assenso dell’altro (dopo le modifiche normative del 2023), per il rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio del figlio minore è ancora obbligatorio l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi o separati). Se l’altro genitore rifiuta di firmare senza un valido motivo, bisogna ricorrere al Giudice Tutelare, che verificherà che non ci siano rischi di sottrazione internazionale e autorizzerà il rilascio del documento.

6. Chi decide quale sport deve fare il bambino se siamo in disaccordo? La scelta di un’attività sportiva, specialmente se comporta costi significativi (spesa straordinaria) o impegno agonistico, richiede l’accordo dei genitori. Se c’è disaccordo, ci si rivolge al giudice, che deciderà valutando soprattutto l’inclinazione e il desiderio del minore (ascolto del minore). Se un genitore iscrive il figlio a un corso costoso senza il consenso preventivo dell’altro, rischia di non poter chiedere il rimborso della quota parte della spesa.  

7. Posso trasferirmi in un’altra città portando con me il bambino? Il trasferimento unilaterale della residenza del minore senza il consenso dell’altro genitore è considerato un atto illecito che viola il diritto alla bigenitorialità. Se il trasferimento ostacola il diritto di visita dell’altro genitore, il giudice può disporre il rientro immediato del minore o addirittura modificare la collocazione del figlio, affidandolo al genitore rimasto nella città d’origine, per garantire la stabilità delle sue abitudini di vita (scuola, amicizie, affetti).

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