
Con una recente ordinanza, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 10/09/2025) 18/09/2025, n. 25555) torna a ribadire con fermezza un principio ormai scolpito nel nostro ordinamento: l’ascolto del minore capace di discernimento nei procedimenti che lo riguardano non è una mera formalità, ma un adempimento processuale imprescindibile, la cui omissione determina la nullità del provvedimento. Il caso di specie offre un’esemplificazione paradigmatica di tale principio. I giudici di merito avevano modificato le condizioni di affidamento di due fratelli, basando la propria decisione quasi esclusivamente sulle vicende e sulla volontà del figlio maggiore, senza tuttavia rinnovare l’ascolto della sorella minore, la quale, nel corso del lungo giudizio, aveva raggiunto l’età di dodici anni.
La regula iuris affermata dalla Suprema Corte è netta: l’audizione del minore dodicenne, o anche di età inferiore se capace di discernimento, costituisce un atto essenziale del processo che attua il principio del contraddittorio in senso sostanziale. La sua omissione non solo vizia la procedura, ma inficia la decisione nel merito, privandola di un elemento conoscitivo fondamentale: l’opinione, i bisogni e le istanze del soggetto al centro del giudizio. Questa pronuncia non rappresenta un’innovazione isolata, ma si colloca al culmine di un lungo e profondo percorso evolutivo, giuridico e culturale, che ha trasformato la concezione del minore da “oggetto” di protezione a pieno “soggetto” titolare di diritti, primo fra tutti quello di essere ascoltato.
Le radici sovranazionali del diritto all’ascolto: dalla Convenzione di New York al Diritto Europeo
L’architettura giuridica che oggi impone l’ascolto del minore come un dovere ineludibile per il giudice affonda le sue fondamenta nel diritto internazionale e sovranazionale. L’evoluzione della legislazione interna, infatti, non è stata un processo autonomo, ma ha risposto a una sorta di “forza gravitazionale” esercitata da principi sanciti in convenzioni che hanno progressivamente attratto l’ordinamento italiano verso standard di tutela più elevati. Le sentenze della Cassazione, come quella in esame, agiscono come custodi di questo allineamento, sanzionando con la nullità ogni deviazione dei giudici di merito da questi principi ormai consolidati.
Il punto di svolta: l’art. 12 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (1989)
Il vero e proprio big bang di questa evoluzione è rappresentato dall’articolo 12 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989, ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 1991. Questa norma non è una disposizione qualunque, ma è stata identificata dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia come uno dei quattro principi generali della Convenzione, al pari del diritto alla non discriminazione, del superiore interesse del minore e del diritto alla vita e allo sviluppo. L’analisi letterale dei suoi termini rivela la portata rivoluzionaria del precetto:
- “Garantiscono”: Il testo originale inglese utilizza il termine shall assure, che impone agli Stati un obbligo giuridico perentorio, privo di margini di discrezionalità. Non si tratta di una facoltà, ma di un impegno vincolante.
- “Capace di discernimento”: La Convenzione invita a interpretare questo concetto nel modo più ampio possibile, senza imporre limiti di età predefiniti e presumendo la capacità del bambino di formarsi un’opinione autonoma.
- “Esprimere liberamente la sua opinione”: Il diritto deve essere esercitato in un contesto privo di pressioni, manipolazioni o influenze indebite.
- “Su ogni questione che lo interessa”: L’ambito di applicazione è vastissimo e include esplicitamente “ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne”.
Il consolidamento a livello europeo
Il principio sancito a New York è stato successivamente recepito e rafforzato da altri strumenti normativi europei, creando una rete di protezione ancora più fitta:
- La Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (1996), ratificata con L. 77/2003, ha introdotto il concetto di “ascolto informato”. Al minore deve essere riconosciuto non solo il diritto di esprimere la propria opinione, ma anche quello di ricevere tutte le informazioni pertinenti e di essere messo a conoscenza delle possibili conseguenze delle sue dichiarazioni.
- L’Art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) ha elevato a diritto fondamentale dell’Unione il diritto del bambino di esprimere liberamente la propria opinione su questioni che lo riguardano, specificando che tale opinione deve essere presa in considerazione in funzione della sua età e maturità.
- Il Regolamento (UE) 2019/1111 (c.d. “Bruxelles II ter”), applicabile a tutti i procedimenti instaurati a partire dal 1° agosto 2022, che ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento n. 2201/2003. La nuova normativa rafforza significativamente la posizione del minore, stabilendo all’articolo 21 un obbligo generale di offrire al fanciullo, capace di discernimento, una reale ed effettiva opportunità di esprimere la propria opinione. In coerenza con l’articolo 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, il regolamento conferma e potenzia il principio secondo cui l’omessa audizione costituisce un motivo di non riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro.
Il percorso legislativo italiano: da facoltà discrezionale a diritto inviolabile
Il recepimento di questi principi sovranazionali nell’ordinamento italiano è stato un processo graduale ma inesorabile, che ha segnato una vera e propria transizione paradigmatica, come illustrato nella tabella sottostante.
Si è partiti da una visione marcatamente adultocentrica, in cui la voce del minore era considerata un elemento eventuale e residuale. La Legge sul divorzio (L. 898/1970) e le sue successive modifiche, infatti, configuravano l’ascolto dei figli come una mera facoltà del giudice, da esercitare “solo se strettamente necessario”. Il minore era, a tutti gli effetti, un oggetto del contendere tra i genitori.
La prima, significativa svolta si è avuta con la Legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso. Introducendo l’articolo 155-sexies del codice civile, il legislatore ha trasformato l’ascolto da facoltà a dovere del giudice per i minori che avessero compiuto i dodici anni e anche per quelli di età inferiore se capaci di discernimento. L’ascolto diventava così la regola, e la sua omissione un’eccezione da motivare.
La consacrazione definitiva è giunta con la Riforma della Filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013). Questa riforma ha compiuto il passo decisivo, elevando l’ascolto a diritto soggettivo del figlio. L’introduzione dell’articolo 315-bis del codice civile, collocato sistematicamente nel capo dedicato ai “Diritti e doveri del figlio”, ha un valore semantico cruciale: l’ascolto non è più solo un dovere imposto al giudice, ma una prerogativa intrinseca e inalienabile dello status di figlio. Contestualmente, l’articolo 336-bis c.c. (oggi abrogato) ha per la prima volta disciplinato in modo organico le modalità procedurali dell’ascolto.
Infine, la recente Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha perfezionato il quadro, trasferendo e affinando la disciplina nel codice di procedura civile con gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, che hanno ulteriormente rafforzato le garanzie procedurali, ad esempio rendendo la videoregistrazione la modalità ordinaria dell’adempimento.
| Normativa | Articolo di Riferimento | Qualificazione Giuridica dell’Ascolto | Cambiamento di Paradigma |
| L. 898/1970 (Divorzio) | Art. 6 | Facoltà del giudice (“se strettamente necessario”) | Visione adultocentrica; minore come oggetto. |
| L. 54/2006 (Aff. Condiviso) | Art. 155-sexies c.c. | Dovere del giudice | L’ascolto diventa la regola, non l’eccezione. |
| L. 219/2012 (Filiazione) | Art. 315-bis c.c. | Diritto soggettivo del figlio | Consacrazione sostanziale; il minore è titolare del diritto. |
| D.Lgs. 154/2013 | Art. 336-bis c.c. | Adempimento procedurale dettagliato | Prima organica disciplina delle modalità operative. |
| D.Lgs. 149/2022 (Cartabia) | Artt. 473-bis.4, 473-bis.5 c.p.c. | Garanzia processuale rafforzata | Perfezionamento delle tutele (es. videoregistrazione). |
La natura giuridica dell’ascolto: non prova, ma partecipazione
Comprendere la corretta natura giuridica dell’ascolto è fondamentale per apprezzarne l’imprescindibilità. Esso non è un mezzo di prova, come una testimonianza, finalizzato all’accertamento di fatti storici. Il suo scopo non è stabilire chi tra i genitori abbia ragione o torto, ma è quello di consentire la partecipazione del minore al processo che incide sulla sua vita, raccogliendo le sue opinioni, i suoi desideri, le sue paure e i suoi bisogni.
In questa prospettiva, l’ascolto diventa una forma di attuazione del principio del contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.). Sebbene il minore non sia parte formale del giudizio, egli è il portatore dell’interesse sostanziale primario. Omettere la sua audizione significa decidere sul suo futuro senza averlo sentito, violando il suo diritto di difesa in senso sostanziale. Già nel 2009, una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 22238/2009) aveva chiarito che l’omissione dell’ascolto, senza adeguata motivazione, costituisce una violazione del contraddittorio e del giusto processo, tale da determinare la nullità della decisione.
Il paradosso della capacità di discernimento
La legge pone una presunzione legale di capacità di discernimento per il minore che ha compiuto i dodici anni, mentre per l’infradodicenne la valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. La giurisprudenza ha definito la capacità di discernimento come la competenza a “capire ciò che è utile per sé” e ad “assumere decisioni autonome, libere da condizionamenti esterni”.
Tuttavia, la valutazione della capacità di un infradodicenne presenta un paradosso logico intrinseco: come può un giudice valutare compiutamente la capacità di un bambino di esprimere un’opinione autonoma prima di avergli dato la possibilità di esprimerla? Si rischia un circolo vizioso in cui si nega l’ascolto sulla base di una presunzione di incapacità che non può essere verificata proprio a causa di tale diniego. L’ordinamento risolve questo paradosso non con una norma esplicita, ma attraverso l’imposizione giurisprudenziale di un onere di motivazione “specifica e circostanziata” in capo al giudice che intenda omettere l’ascolto. Tale obbligo è tanto più stringente quanto più l’età del minore si approssima ai dodici anni. Di fatto, questo meccanismo inverte la presunzione: il giudice deve partire dall’idea che l’ascolto è lo strumento principe per valutare la capacità stessa, e può ometterlo solo in casi eccezionali e palesi, motivando rigorosamente la sua scelta.
Come assicurare un ascolto efficace e protetto
L’evoluzione normativa non si è limitata ad affermare il diritto all’ascolto, ma ha progressivamente definito un apparato di garanzie procedurali volte a proteggere l’autenticità della voce del minore dalla “contaminazione” del conflitto genitoriale. Questa evoluzione può essere letta come una sorta di “corsa agli armamenti” procedurali per tutelare il minore e la genuinità delle sue dichiarazioni.
L’ascolto deve essere condotto direttamente dal giudice e non può essere interamente delegato a un ausiliario, sebbene il giudice possa farsi assistere da esperti come psicologi o neuropsichiatri infantili. L’atto deve svolgersi in un ambiente protetto e idoneo, che garantisca serenità e riservatezza, anche al di fuori delle aule del tribunale, in orari compatibili con gli impegni scolastici e, di regola, senza la presenza dei genitori o dei loro difensori. Prima di iniziare, il giudice ha il dovere di informare il minore, con un linguaggio a lui comprensibile, sulla natura del procedimento e sugli effetti delle sue dichiarazioni.
L’arma più potente di questo arsenale di tutele è la videoregistrazione. La Riforma Cartabia ha stabilito che l’ascolto debba essere, di regola, registrato audiovisivamente, relegando il verbale descrittivo a un’ipotesi residuale legata a impedimenti tecnici. La ratio è duplice: da un lato, si tutela il minore, evitando di costringerlo a ripetere narrazioni potenzialmente traumatiche; dall’altro, si tutela l’integrità del processo, fornendo al giudice (e ai giudici dei gradi successivi) una documentazione oggettiva e non filtrata, che cristallizza non solo il “detto”, ma anche il “non detto”: il linguaggio del corpo, le esitazioni, il tono della voce. È il riconoscimento legislativo che, quando si parla di minori, la forma della comunicazione è essa stessa sostanza.
La sanzione dell’omissione: la nullità come atto dovuto
Alla luce di quanto esposto, la sanzione per l’omissione dell’ascolto obbligatorio non può che essere la nullità del provvedimento. Non si tratta di una mera irregolarità, ma di un vizio che inficia la decisione su un duplice piano:
- Vizio procedurale: Per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di partecipazione del minore al procedimento che lo riguarda.
- Vizio sostanziale: Poiché la decisione risulta priva di un elemento conoscitivo essenziale per una corretta e completa valutazione del superiore interesse del minore.
La pronuncia della Cassazione n. 25555/2025 si inserisce in un solco giurisprudenziale pacifico e consolidato, come dimostra l’elenco di precedenti conformi e l’assenza totale di orientamenti difformi. Tornando al caso di specie, l’errore della Corte d’Appello è stato quello di ritenere che gli elementi raccolti sul fratello maggiore potessero in qualche modo “assorbire” o rendere superflua la valutazione sulla sorella. Ogni minore è un individuo con una propria personalità, propri bisogni e proprie opinioni. L’aver compiuto i dodici anni rendeva l’ascolto della ragazza un obbligo legale inderogabile, superabile solo con una motivazione specifica e valida, che nel caso di specie era del tutto assente. La Cassazione, pertanto, non ha potuto fare altro che cassare il provvedimento con rinvio, ordinando alla Corte d’Appello, in diversa composizione, di compiere l’adempimento omesso.
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Le implicazioni pratiche di questo consolidato orientamento sono chiare per tutti gli operatori del diritto. Per gli avvocati, significa dover sempre richiedere e insistere per l’ascolto del minore capace, e impugnare sistematicamente i provvedimenti che lo omettano senza adeguata motivazione. Per i magistrati, significa considerare l’ascolto non come un intralcio procedurale, ma come il cuore del processo familiare, lo strumento più prezioso per giungere a una decisione che sia davvero nel “superiore interesse del minore”.
Ignorare questo adempimento significa costruire una decisione su fondamenta di sabbia, destinata a crollare al primo vaglio di legittimità. Ma al di là del rigore procedurale, l’insistenza sull’ascolto del minore è un indicatore della civiltà giuridica di un ordinamento. Significa riconoscere che le decisioni più giuste, efficaci e durature non sono quelle imposte dall’alto, ma quelle che vengono costruite con i soggetti che ne subiranno le conseguenze. La voce del minore, se correttamente ascoltata e saggiamente ponderata, non è un elemento di disturbo, ma la bussola più affidabile per orientare il giudice nel difficile compito di tutelare il suo autentico e preminente interesse.
