
L’ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si colloca come un punto di arrivo cruciale nel processo di equiparazione sostanziale tra gli effetti patrimoniali dello scioglimento del matrimonio e quelli dell’unione civile. La sua importanza non risiede in un revirement, bensì nel consolidamento definitivo dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, con la fondamentale sentenza n. 18287 del 2018, e nella loro rigorosa applicazione al nuovo istituto introdotto con la Legge n. 76 del 2016. La pronuncia chiude idealmente un cerchio ermeneutico, definendo con chiarezza i criteri di valutazione che i giudici di merito devono adottare per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno post-scioglimento, fugando ogni dubbio sulla piena assimilabilità della disciplina.
L’Ordinanza Cass. Civ., Sez. I, n. 25495/2025
L’Ordinanza in commento rappresenta un’applicazione paradigmatica dei principi consolidati in materia di assegno divorzile al contesto dello scioglimento dell’unione civile. Per comprenderne appieno la portata, è necessario analizzare la vicenda processuale che l’ha originata, il ruolo determinante di una precedente pronuncia delle Sezioni Unite nella medesima causa e, infine, il nucleo argomentativo con cui la Prima Sezione ha cassato la decisione del giudice del rinvio.
La vicenda processuale e il rinvio dalle Sezioni Unite
La controversia trae origine dalla domanda di scioglimento di un’unione civile contratta tra due donne, A.A. e B.B., il 17 dicembre 2016. Tale unione era stata preceduta da un periodo di convivenza di fatto, iniziato nel novembre 2013. La parte economicamente più debole, B.B., aveva richiesto il riconoscimento di un assegno, adducendo di aver compiuto sacrifici professionali — segnatamente, la rinuncia a un’opportunità di stabilizzazione lavorativa in Veneto — a seguito del suo trasferimento a Pordenone per la vita in comune.
Il percorso processuale è stato complesso e ha visto un primo intervento nomofilattico di massima importanza. La stessa causa, infatti, era già stata oggetto della sentenza a Sezioni Unite n. 35969 del 27 dicembre 2023. In quella sede, la Suprema Corte aveva affrontato e risolto una questione pregiudiziale fondamentale: se, ai fini della valutazione dei presupposti per l’assegno, il criterio della “durata del rapporto” dovesse includere anche il periodo di convivenza di fatto che aveva preceduto la formalizzazione dell’unione, soprattutto quando tale periodo si era svolto, in tutto o in parte, in un’epoca in cui l’ordinamento non consentiva alle coppie omosessuali di contrarre un vincolo giuridico.
Le Sezioni Unite avevano risposto affermativamente, enunciando il seguente principio di diritto: “In caso di scioglimento dell’unione civile […] la durata del rapporto […] quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno […] si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca anteriore all’entrata in vigore della predetta L. n. 76 del 2016”. Tale pronuncia, fondata su ragioni di non discriminazione e di rispetto del diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU), ha fornito alla Corte d’Appello di Trieste, quale giudice del rinvio, il corretto perimetro temporale per la valutazione. Tuttavia, non aveva definito i criteri sostanziali di tale valutazione, che sono divenuti il fulcro dell’Ordinanza n. 25495/2025 qui in esame.
La duplice censura alla Corte di Merito
La Corte d’Appello di Trieste, nel giudizio di rinvio, pur tenendo conto della durata complessiva del rapporto (convivenza inclusa), aveva riconosciuto l’assegno basando la propria decisione su due elementi: la notevole disparità economica tra le parti e la valorizzazione del carattere “assistenziale-compensativo” del contributo, in relazione alla perdita di una chance lavorativa da parte della richiedente. La Suprema Corte, con l’Ordinanza in commento, ha censurato questo approccio, ravvisando un duplice errore di diritto nell’applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati.
Il primo errore attiene alla funzione assistenziale. La Cassazione ha rilevato come la Corte di merito l’abbia data per scontata sulla base della mera “disparità economica tra le parti”. Questo automatismo è stato giudicato errato. La giurisprudenza di legittimità, infatti, richiede un accertamento più rigoroso e sostanziale: il giudice non deve limitarsi a un calcolo aritmetico delle differenze reddituali, ma deve verificare se le risorse, attuali e potenziali, della parte richiedente siano effettivamente insufficienti ad assicurarle una “vita dignitosa e autonoma”. Questo standard, come si vedrà, si distingue nettamente sia dall’assegno di mantenimento in sede di separazione, correlato al tenore di vita, sia dalla mera sussistenza che darebbe luogo agli alimenti. Nel caso di specie, la richiedente era giovane, in salute, senza figli, e titolare di un impiego a tempo indeterminato nel settore pubblico; circostanze che, secondo la Cassazione, imponevano una verifica più approfondita sulla reale inadeguatezza dei suoi mezzi.
La seconda e più severa critica riguarda la funzione compensativo-perequativa. La Corte d’Appello si era fermata alla constatazione di un “sacrificio”, identificato nella perdita di una chance lavorativa, senza compiere il passo successivo e logicamente necessario: accertare il nesso causale tra tale sacrificio e le scelte condivise di conduzione della vita in comune. La Cassazione chiarisce che non è sufficiente provare di aver rinunciato a un’opportunità professionale. È indispensabile dimostrare che tale rinuncia sia stata “funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte”. In altre parole, il sacrificio deve essere stato compiuto per ragioni “altruistiche e solidali”, per consentire all’altro partner di dedicarsi maggiormente alla propria carriera e alla produzione di reddito, in un’ottica di divisione dei ruoli concordata all’interno della coppia. Questo accertamento, cruciale per il riconoscimento della componente compensativa, era del tutto mancato nella sentenza impugnata.
Questa decisione dimostra come la funzione nomofilattica della Cassazione non si esaurisca nell’enunciazione di principi generali da parte delle Sezioni Unite, ma prosegua attraverso un’attività di “manutenzione” del sistema da parte delle sezioni semplici. Dopo le grandi sentenze innovative, come quelle del 2018 e del 2023, che hanno ridisegnato la materia, decisioni come questa assumono una funzione pedagogica, garantendo che i nuovi e più complessi criteri vengano applicati correttamente nella prassi giudiziaria. La Corte, censurando le derive semplificatorie dei giudici di merito — come confondere la disparità economica con l’inadeguatezza dei mezzi o omettere la verifica del nesso causale — rafforza il precedente delle Sezioni Unite, trasformandolo da principio astratto in prassi uniforme e consolidata.
A chiusura del proprio ragionamento, la Corte enuncia un principio di diritto che cristallizza e riassume l’approdo della giurisprudenza di legittimità, fungendo da guida per il giudice del rinvio e per tutti gli operatori del diritto. Tale principio può essere scomposto nei suoi elementi essenziali:
- Presupposto dell’inadeguatezza dei mezzi: Il riconoscimento dell’assegno è sempre subordinato a un accertamento preliminare sulla mancanza di mezzi adeguati del richiedente e sulla sua impossibilità di procurarseli. Questo costituisce il presupposto per l’an debeatur.
- Duplice e distinta funzione: L’assegno assolve a una duplice funzione, assistenziale e perequativo-compensativa, che devono essere analizzate distintamente.
- Definizione della funzione assistenziale: Essa ricorre quando il richiedente non dispone di mezzi sufficienti per condurre una “vita autonoma e dignitosa” e non può procurarseli “malgrado ogni diligente sforzo”.
- Definizione della funzione compensativa: Essa ricorre se lo squilibrio economico tra le parti “dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti”, a condizione che tale sacrificio sia stato funzionale a un “apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte”.
- Gerarchia e assorbimento: Le due funzioni non sono sullo stesso piano operativo. La sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in tal caso sarà parametrato non al tenore di vita, ma a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali (tendenzialmente secondo i criteri dell’art. 438 c.c.). Se, invece, ricorre anche la funzione compensativa, questa “assorbe” quella assistenziale e l’assegno andrà parametrato al contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio.
La portata precettiva di questo principio è notevole. Non introduce elementi di novità rispetto alla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2018, ma funge da “manuale operativo” per i giudici di merito. Il suo scopo è prevenire applicazioni meccaniche e superficiali, ribadendo che la mera disparità reddituale, di per sé, non fonda alcun diritto all’assegno, e che la componente compensativa richiede una prova rigorosa del nesso di causalità tra sacrificio e contributo alla vita comune.
L’evoluzione dell’Assegno Divorzile: un percorso giurisprudenziale dal “tenore di vita” alla funzione composita
La decisione in commento è il frutto di un lungo e travagliato percorso evolutivo della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile. Per quasi cinquant’anni, l’interpretazione dell’art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 è stata al centro di un intenso dibattito, che ha visto il succedersi di tre distinti paradigmi interpretativi. Questa evoluzione non rappresenta un mero esercizio di ermeneutica, ma riflette il cambiamento dei modelli socio-culturali di matrimonio e di famiglia nel nostro Paese.
Il “Tenore di Vita” (1990-2017)
Con le celebri sentenze “gemelle” n. 11490 e n. 11492 del 1990, le Sezioni Unite della Cassazione posero fine a un periodo di incertezza interpretativa, stabilendo un principio che avrebbe dominato la materia per quasi tre decenni. La Corte stabilì che il parametro per valutare l'”adeguatezza dei mezzi” del coniuge richiedente dovesse essere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La ratio di questa scelta risiedeva in una specifica concezione della solidarietà post-coniugale, intesa come una sorta di ultrattività del dovere di assistenza materiale che grava sui coniugi durante il matrimonio. Il divorzio, pur sciogliendo il vincolo, non poteva determinare un brusco declassamento economico per la parte che, per ruoli e scelte condivise, si trovava in una posizione di debolezza. Questo orientamento rifletteva un modello di famiglia ancora tradizionale, con una divisione dei ruoli spesso netta e una forte concezione del matrimonio come status da cui derivavano precise conseguenze patrimoniali anche dopo la sua fine.
Tuttavia, questo paradigma fu oggetto di crescenti critiche da parte della dottrina. L’ancoraggio al tenore di vita, svincolato da una valutazione concreta dei sacrifici compiuti e delle reali esigenze del richiedente, rischiava di trasformare l’assegno in una “rendita parassitaria” a tempo indeterminato, disincentivando il beneficiario dal ricercare una propria autonomia economica e ponendo un onere potenzialmente sproporzionato a carico dell’obbligato. Tali criticità apparivano particolarmente evidenti nei casi di matrimoni di breve durata o quando il richiedente, pur disponendo di un reddito proprio, pretendeva un’integrazione per mantenere un livello di vita molto elevato, non più giustificato dopo la fine del progetto comune.
La frattura del 2017: la Sentenza “Grilli” e l’autoresponsabilità (Cass. n. 11504/2017)
Il 10 maggio 2017, la Prima Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 11504 (nota come sentenza “Grilli”), operò un radicale e inatteso revirement, scardinando l’impianto quasi trentennale basato sul tenore di vita. La Corte affermò un principio diametralmente opposto: il divorzio, quale rottura definitiva del vincolo, segna il passaggio da un rapporto di assistenza e collaborazione a una condizione di piena autoresponsabilità individuale. Di conseguenza, il parametro per il riconoscimento dell’assegno non poteva più essere il tenore di vita passato, ma doveva essere l’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente. Il matrimonio, affermò la Corte, non è una “sistemazione a vita”.
Questa pronuncia rifletteva un cambiamento sociale profondo: l’aumento del lavoro femminile, la maggiore fluidità dei rapporti familiari e la crescente valorizzazione dell’autonomia individuale. Tuttavia, la sua nettezza provocò un vero e proprio “terremoto” giurisprudenziale. La decisione, proveniente da una sezione semplice, si poneva in aperto contrasto con un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, generando una profonda incertezza applicativa nei tribunali di merito e un acceso dibattito dottrinale. La critica principale mossa a questo nuovo orientamento era quella di essere eccessivamente rigido e potenzialmente iniquo, in quanto non teneva in adeguata considerazione il valore del lavoro domestico e i sacrifici di carriera compiuti, ancora prevalentemente dalle donne, nell’interesse della famiglia.
La sintesi delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 18287/2018): la consacrazione della natura composita
Per risolvere il grave contrasto giurisprudenziale, l’11 luglio 2018 intervennero nuovamente le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287, che rappresenta l’attuale “diritto vivente” in materia. La Corte operò una mirabile sintesi, superando la rigida dicotomia tra “tenore di vita” e “autosufficienza” e approdando a un modello più complesso, flessibile e costituzionalmente orientato.
Il fulcro della decisione risiede nell’attribuzione all’assegno di una natura composita e polifunzionale. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’assegno assolve a una triplice funzione, da valutare in modo integrato e non gerarchico: assistenziale, perequativa e compensativa.
- La funzione assistenziale mira a garantire un sostegno al coniuge privo di mezzi adeguati per un’esistenza dignitosa.
- La funzione perequativa (o riequilibratrice) mira a correggere lo squilibrio economico determinato dallo scioglimento del vincolo.
- La funzione compensativa mira a riconoscere e “ricompensare” il contributo dato dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge, attraverso il lavoro domestico o il sacrificio delle proprie aspettative professionali.
Questo approdo rappresenta il tentativo di trovare un equilibrio maturo, che riconosce sia l’autoresponsabilità individuale post-divorzio, sia il valore del progetto comune e dei sacrifici fatti in nome di esso. È un modello che riflette una concezione della famiglia basata non più solo sullo status, ma sulla partnership e sulla solidarietà costituzionale (artt. 2 e 29 Cost.).
Cruciale, in questa sentenza, è anche il superamento della tradizionale distinzione tra criteri attributivi (an) e criteri determinativi (quantum). Le Sezioni Unite hanno chiarito che tutti i parametri indicati dall’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio (durata del matrimonio, contributo personale ed economico, condizioni dei coniugi, redditi, ragioni della decisione) devono essere considerati in posizione equiordinata per valutare, in un unico giudizio complessivo, sia se l’assegno sia dovuto, sia in quale misura.
| Periodo di Riferimento | Sentenza di Riferimento | Criterio Prevalente / Funzione dell’Assegno | Ratio Socio-Giuridica Sottostante |
| 1990-2017 | Cass. S.U. n. 11490/1990 | Tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. | Solidarietà post-coniugale come ultrattività del vincolo. Tutela dello status economico acquisito. |
| 2017-2018 | Cass. n. 11504/2017 | Autosufficienza economica del richiedente. | Principio di autoresponsabilità. Il divorzio come rottura definitiva del legame economico. |
| 2018-Oggi | Cass. S.U. n. 18287/2018 | Funzione composita: assistenziale, perequativa, compensativa. | Bilanciamento tra autoresponsabilità e solidarietà costituzionale basata sul contributo effettivo alla vita familiare. |
L’Unione Civile e la piena assimilazione dei principi sull’assegno post-scioglimento
L’ordinanza n. 25495/2025 si inserisce in questo consolidato quadro giurisprudenziale, portando a compimento il processo di assimilazione della disciplina dell’assegno post-scioglimento dell’unione civile a quella dell’assegno divorzile.
Il punto di partenza normativo è la scelta operata dal legislatore del 2016. L’art. 1, comma 25, della Legge n. 76/2016, in materia di conseguenze patrimoniali dello scioglimento dell’unione, rinvia esplicitamente all’applicazione dell’art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970. Questa tecnica del rinvio “secco” ha demandato alla giurisprudenza il compito di adattare e applicare i principi, nati e sviluppatisi nel contesto del matrimonio, alla nuova formazione sociale dell’unione civile.
Tale adattamento ha dovuto tenere conto delle specificità strutturali dell’unione civile, la più rilevante delle quali è l’assenza della fase della separazione personale. L’unione civile si scioglie direttamente, con un procedimento più snello che non prevede un periodo intermedio di sospensione del vincolo. Questa differenza ha una conseguenza immediata e significativa: all’unito civile non è applicabile l’istituto dell’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 c.c. per il coniuge separato, il quale, come visto, presuppone il perdurare del vincolo ed è ancorato al criterio del tenore di vita. La parte debole di un’unione civile, al momento della crisi, ha accesso unicamente all’assegno “divorzile” regolato dai più rigorosi criteri elaborati dalla giurisprudenza a partire dal 2018.
Questo crea un paradosso non intenzionale. Nel perseguire una lodevole equiparazione, l’applicazione diretta delle norme sul divorzio genera una disparità di trattamento nella fase immediatamente successiva alla rottura della convivenza. Il coniuge separato può beneficiare, seppur per un periodo limitato, di un assegno basato sul criterio del tenore di vita, un parametro che la stessa giurisprudenza ha ritenuto anacronistico e superato per la fase divorzile. L’unito civile, invece, non ha mai accesso a tale criterio. Sebbene l’intento del legislatore e della giurisprudenza sia l’uguaglianza, la differenza strutturale tra i due istituti produce un risultato non perfettamente identico, evidenziando come l’assimilazione totale su un punto (l’assegno finale) ne accentui la non assimilazione su un altro (l’assenza di una fase intermedia).
La valorizzazione della convivenza anteriore (Cass. S.U. n. 35969/2023)
Un passaggio fondamentale per la corretta applicazione dei criteri dell’assegno divorzile alle unioni civili è stata la già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 35969/2023. La ratio di tale decisione è profonda e va oltre il mero dato tecnico. Negare rilevanza al periodo di convivenza che ha preceduto la Legge Cirinnà avrebbe significato penalizzare ingiustamente le coppie omosessuali, le quali, per un vuoto legislativo imputabile allo Stato, non avevano avuto alcuna possibilità di formalizzare il loro legame.
La Corte ha quindi privilegiato la sostanza sulla forma, valorizzando la continuità del progetto di vita e considerando il rapporto nella sua interezza, dalla convivenza di fatto fino allo scioglimento del vincolo formale. Questa scelta ermeneutica trova il suo fondamento non solo nel principio costituzionale di non discriminazione (art. 3 Cost.), ma anche nel diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella storica sentenza Oliari e altri c. Italia, che condannò l’Italia proprio per la mancanza di un riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali.
L’Ordinanza n. 25495/2025: atto di coerenza sistematica
L’ordinanza in commento completa e perfeziona questo processo di assimilazione. Dopo che le Sezioni Unite del 2023 hanno stabilito cosa contare (anche la convivenza anteriore), la Prima Sezione nel 2025 stabilisce come contarlo, applicando senza sconti né differenze la complessa griglia valutativa della funzione assistenziale e compensativa elaborata per il divorzio.
La Corte, in entrambe le pronunce, qualifica esplicitamente l’unione civile come una “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”, connotata da doveri di assistenza morale e materiale e da un impianto solidaristico al pari del matrimonio. Da questa premessa discende, come corollario logico e giuridico, la necessità di apprestare la medesima tutela patrimoniale in fase di crisi. L’ordinanza n. 25495/2025, pertanto, non è solo la risoluzione di un caso specifico, ma un atto di coerenza sistematica che sancisce la piena cittadinanza dell’unione civile all’interno del diritto delle relazioni familiari, almeno per quanto concerne gli aspetti patrimoniali post-scioglimento.
Riflessioni dottrinali
L’approdo giurisprudenziale consolidato dall’ordinanza in esame, pur offrendo un quadro normativo chiaro e strutturato, lascia aperti alcuni profili applicativi e alimenta il dibattito dottrinale su questioni di fondamentale importanza.
Il primo presupposto per il riconoscimento dell’assegno è l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente a garantirsi una “vita autonoma e dignitosa”. La dottrina si è a lungo interrogata sul significato concreto di questa clausola generale. La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di un concetto elastico, che si colloca in una posizione intermedia tra il mero “stato di bisogno”, che darebbe luogo agli alimenti ai sensi dell’art. 438 c.c., e il mantenimento del “tenore di vita” goduto durante il rapporto.
La “dignità” dell’esistenza non può essere ridotta alla sola capacità di soddisfare i bisogni primari, ma deve essere valutata in relazione al contesto socio-economico di riferimento. I giudici di merito sono chiamati a un’indagine complessa, che tenga conto di parametri oggettivi (il costo della vita nella zona di residenza, le condizioni di salute, l’età) e soggettivi (le capacità e le possibilità effettive di lavoro, tenuto conto della formazione e del mercato del lavoro di riferimento). Il principio di autoresponsabilità impone al richiedente di attivarsi diligentemente per reperire un’occupazione, ma tale dovere va contemperato con le concrete difficoltà che possono ostacolare il reinserimento professionale, specialmente dopo un lungo periodo di inattività.
La funzione compensativa rappresenta il cuore dell’innovazione giurisprudenziale del 2018 e il punto centrale della censura mossa dalla Cassazione nell’ordinanza in commento. La dottrina maggioritaria concorda sulla necessità di un rigoroso accertamento del nesso eziologico tra lo squilibrio economico attuale e le scelte di vita passate.
L’onere della prova grava sul richiedente, il quale deve dimostrare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza di una catena causale composta da più anelli:
a) l’esistenza di un sacrificio di concrete aspettative professionali o reddituali;
b) la condivisione di tale scelta con il partner, quale parte di un progetto di vita comune;
c) la funzionalità di tale sacrificio al benessere della coppia, alla cura della famiglia o allo sviluppo della carriera dell’altro partner;
d) il nesso di conseguenza tra quel sacrificio e l’attuale squilibrio economico-patrimoniale.
Alcuni autori hanno paventato il rischio che un’applicazione eccessivamente rigorosa di questo onere probatorio possa trasformarsi in una probatio diabolica, specialmente in relazioni di lunga durata dove le scelte sono state graduali e non formalizzate. Tuttavia, la giurisprudenza ammette un ampio ricorso alla prova per presunzioni, valorizzando elementi come la durata del rapporto, la presenza di figli, la disparità di reddito creatasi nel tempo e l’assenza di un’attività lavorativa del richiedente.
La funzione compensativa, in una lettura più approfondita, può essere intesa non solo come una mera compensazione economica, ma come una forma di ristoro per la lesione dell’affidamento riposto nel progetto di vita comune. Le scelte di un partner, basate sulla promessa implicita di solidarietà e condivisione futura, generano un danno (la perdita di chance professionali) nel momento in cui quel progetto viene meno. Lo squilibrio economico non è una casualità, ma la conseguenza diretta di quella lesione. La funzione compensativa, quindi, non si limita a “pagare” per il lavoro domestico, ma “compensa” lo svantaggio strutturale derivante dall’aver creduto e investito in un progetto comune che non si è realizzato come previsto, riequilibrando ex post gli esiti di una scelta di vita condivisa. Questa lettura offre un fondamento teorico più solido al rigoroso requisito del nesso causale.
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L’Ordinanza n. 25495/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un tassello fondamentale nel mosaico del diritto delle relazioni familiari. Essa non si limita a ribadire la piena applicabilità dei principi dell’assegno divorzile allo scioglimento delle unioni civili, ma, cosa ancora più importante, ne impone un’applicazione rigorosa, sostanziale e non formalistica, ancorata a un’attenta verifica dei presupposti fattuali e, in particolare, del nesso di causalità che deve legare i sacrifici passati allo squilibrio presente.
La decisione conferma l’esistenza di un modello unitario per la gestione delle conseguenze patrimoniali della fine delle unioni formalizzate, un modello forgiato dalla giurisprudenza in un intenso e proficuo dialogo con l’evoluzione sociale e i principi costituzionali di solidarietà e autoresponsabilità. Questo modello, che ha superato le rigidità del “tenore di vita” e gli eccessi dell’ “autosufficienza”, trova nell’ordinanza in commento la sua coerente e definitiva estensione all’unione civile. In tal modo, la Suprema Corte non solo svolge la sua funzione nomofilattica, ma contribuisce attivamente a costruire un sistema di tutele paritario e costituzionalmente orientato, capace di offrire risposte eque e ponderate alla complessità delle relazioni affettive contemporanee.
